I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici, tra cui le strade, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni relative allo sfalcio e al taglio di rami e siepi previste dagli articoli 1, da 16 a 20 e da 29 a 31 del Codice della Strada e dagli articoli 892 e da 894 a 896 del Codice Civile, che vengono di seguito riassunte:
I proprietari dei fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine privato e ad arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica
In prossimità di incroci e curve, gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino a 1.5 metri dal ciglio stradale o dei canali, evitando tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali di scolo
Le siepi o simili vanno comunque collocate e mantenute in modo da non ridurre la sezione necessaria al transito delle persone sul marciapiede e da non costituire pericolo per chi transita; le ramaglie di qualsiasi dimensione che dovessero cadere sulle strade comunali o sui marciapiedi vanno rimosse nel più breve tempo possibile
Nei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati, le siepi e le colture devono essere tenute a non meno di 1.5 metri dal confine della strada; in corrispondenza di incroci a raso e nelle curve, vanno conservate aree minime di visibilità, nelle quali non sono ammesse siepi e colture
I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione devono essere comunque in condizioni di non arrecare danno, anche con il tempo, alle proprietà e ai fondi vicini
I fondi sia incolti che in coltura prospicienti la strada devono essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità; devono inoltre essere regolarmente falciati per evitare la proliferazione di insetti e l'annidamento di animali selvatici o incustoditi.
vedi ordinanze comunali n. 39/2005 e n. 73/2009, cliccando su questo link:
http://www.comune.noventa-vicentina.vi.it/author/Il-Comune/Ordinanze.html Articoli del Codice Civile:
" ... omissis
Art. 892 Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osserva no le distanze prescritte dall’articolo precedente.
Art. 894 Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art. 843. "
Per maggiori chiarimenti o problemi con i confinanti è necessario rivolgersi al Giudice di Pace.
Per il mancato rispetto delle ordinanze comunali ci si può rivolgere alla Polizia Locale.
Distinti saluti.
Brogin Patrizia