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DescrizioneObblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e  ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione  d'ufficio dei dati. 
 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per  ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
  •   una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti i riferimenti normativi utili;
  •   l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  •   il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai recapiti  telefonici  e  alla  casella  di  posta  elettronica istituzionale,  nonche',  ove  diverso,  l'ufficio  competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile  dell'ufficio,  unitamente  ai  rispettivi  recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  •  per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
  • le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  • il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa  del procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  • i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero il  procedimento  puo'  concludersi  con  il  silenzio  assenso dell'amministrazione;
  • gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la sua conclusione e i modi per attivarli;
  • il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
  • le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
  • il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere,  con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta elettronica istituzionale;
  • i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi  canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine congruo.

 

Per i procedimenti ad istanza di parte gli atti e  i  documenti da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i fac-simile per le autocertificazioni sono pubblicati nell'area del sito in Modulistica , in ComeFare per... .

Per gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze, tali dati sono presenti nell'area del sito Uffici e servizi.


Potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento

Art. 2, comma 9-bis, Legge 241/1990: nomina Funzionario con potere sostitutivo in caso in caso di inerzia e di ritardo nei procedimenti amministrativi

In base a tale nuova disciplina i cittadini e le imprese che hanno presentato una domanda e non hanno ottenuto la risposta entro i termini previsti hanno il diritto, mediante una semplice segnalazione, a vedere affidato il procedimento al Segretario Comunale.

Con la deliberazione n. 176 del 2 luglio 2012, la Giunta del Comune di Noventa Vicentina ha individuato la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art.2 comma 9 bis della legge 241/90, come novellata dal D.L. n° 5 del 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35.

Soggetto che esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia:

Decorso inutilmente il termine di conclusione indicato, per ciascun procedimento, nell’elenco dei procedimenti amministrativi, il cittadino può rivolgersi al Segretario Comunale, all’indirizzo: amministrazione_trasparente@comune.noventa-vicentina.vi.it

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