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Atti di programmazione delle opere pubbliche


DescrizioneSezione relativa alle opere pubbliche, come indicato all'art. 38, c 2 e 2 bis del d.lgs. 33/2013.

L’art. 21 - del D.Lgs. 50/2016, prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

Il programma triennale e l’elenco annuale sono  redatti sulla base delle schede approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 2014.

L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma, con gli eventuali aggiornamenti a seguito della pubblicazione, avverrà da parte del Consiglio Comunale con l’approvazione del Bilancio preventivo, del quale costituisce parte integrante.

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