REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATO CONTADINO DI NOVENTA VICENTINA
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
(Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Il Mercato Contadino di NOVENTA VICENTINA riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è stato istituito con delibera n. 46 del 29/09/2010 in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche’ della L.R. 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
Il mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, nonche’ all’ educazione del consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, nell’ottica della promozione di modelli di sviluppo sostenibile.
Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.
Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.
Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell’ambito del mercato si persegue l’obiettivo di diffondere l’educazione alimentare, l’informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell’economia locale.
1. Finalità del regolamento
1) La finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
a. Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull’origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
b. Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.
2. Caratteristiche, tipologia di mercato, giornate, orari, posteggi, concessioni
1) Tipologia di mercato
Il mercato contadino di Noventa Vicentina è periodico di tipologia mensile nella giornata della I^ domenica di ogni mese;
specializzazione nella vendita di prodotti di stagione;
ubicazione: piazza IV Novembre e Piazza Colonna come da planimetria allegata.
2) Giornate e orari di svolgimento
Il mercato contadino ha luogo nella giornata della I^ domenica di ogni mese;
dalle ore 08,00 alle ore 18,00.
Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo agli effetti religiosi, il mercato non si svolgera’.
L’accesso all’area mercatale e’ consentito dalle ore 07,00 con inizio dell’attivita’ di vendita alle ore 08,00. La cessazione dell’attivita’ di vendita e’ fissata alle ore 18,00 con sgombero dell’area entro le ore 19,00.
3) Localizzazione e numero posteggi
L’area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente disciplinare.
La localizzazione è Piazza Colonna e Piazza IV Novembre.
Il numero massimo di posteggi previsti è di n. 18, con possibilita’ di modfica con apposito provvedimento di Giunta.
Le dimensioni dei posteggi possono essere pari a: mq 9 o 16 o 18 ciascuno, dei quali n. 2 di mq. 16 ciascuno riservati ad Associazioni o enti individuati dal Comune per fini promozionali delle rispettive attivita’.
4) Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature
I Banchi, gli autoservizi, le attrezzature dovranno essere collocati nello spazio assegnato ed appositamente indicato nella planimetria.
L’organizzazione e gestione del mercato è affidata all’Ufficio Commercio del Comune, il quale con il Corpo di Polizia Municipale ha la responsabilità di osservare e far osservare il presente disciplinare.
3. Soggetti ammessi alla vendita
1) Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, i coltivatori diretti iscritti al Registro Imprese in quanto piccoli imprenditori, che pongono in vendita esclusivamente i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori cosi’ come individuati ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs 228/2001.
2) Il Comune di Noventa Vicentina dovrà attribuire priorità agli imprenditori agricoli che presentano le seguenti caratteristiche in ordine di importanza:
a) imprese che nell’ambito del mercato contadino vendono esclusivamente prodotti del territorio Vicentino:
· imprese dell’Area Berica
· imprese che vendono prodotti protetti da marchi di tutela
· aziende che si differenziano per tipologie di prodotti posti in vendita
· aziende che realizzano durante il mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti del territorio di riferimento
· aziende che si aggregano per richiedere l’assegnazione di un unico posteggio con la garanzia di mantenere la costante partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti
· imprese che vendono esclusivamente prodotti biologici di propria produzione
· anzianita’ di presenza per le imprese che hanno gia’ partecipato al mercato contadino di Noventa Vicentina (valido solo per bandi successivi alla emissione del bando iniziale)
· ordine cronologico di ricezione della domanda
b) imprese che nell’ambito del mercato contadino vendono esclusivamente prodotti del territorio delle province di PADOVA VERONA e ROVIGO ed in particolare, all’ interno di tali Province viene data priorita’ alle aziende situate nel raggio di 30 km dalla sede del mercato ed in subordine, con le seguenti priorità:
· imprese che vendono prodotti protetti da marchi di tutela
· aziende che si differenziano per tipologie di prodotti posti in vendita
· aziende che realizzano durante il mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti del territorio di riferimento
· aziende che si aggregano per richiedere l’assegnazione di un unico posteggio con la garanzia di mantenere la costante partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti
· imprese che vendono esclusivamente prodotti biologici di propria produzione
· anzianita’ di presenza per le imprese che hanno gia’ partecipato al mercato contadino di Noventa Vicentina (valido solo per bandi successivi alla emissione del bando iniziale)
· ordine cronologico di ricezione della domanda;
3) Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l’ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell’ordine, a favore, delle aziende:
a. imprese dell’Area Berica
b. che sia imprenditore a titolo professionale
c. che siano caratterizzate da maggior vicinanza della propria sede al luogo di svolgimento del mercato
d. che pongano in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato
e. che pongano in vendita prodotti biologici
f. anzianita’ di presenza per le imprese che hanno gia’ partecipato al mercato contadino di Noventa Vicentina (valido solo per bandi successivi alla emissione del bando iniziale)
g. ordine cronologico di presentazione della domanda
4.Partecipazione e assegnazione posteggi
1) Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato contadino deve presentare al Comune apposita comunicazione di cui all’art. 4 del D.Lgs 228/2001 con esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita.
2) In sede di istituzione del mercato contadino, l’ assegnazione degli spazi agli operatori sara’ effettuata previa indizione, da parte della Giunta Municipale, di bando pubblico.
L ‘Ufficio Commercio, esaminate le domande pervenute, redige la graduatoria di merito secondo i criteri e requisiti previsti agli artt. 3 e 7. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del servizio. Esaurita la graduatoria, qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di spazi da assegnare, si procede ad indire il relativo bando pubblico per la formulazione di nuova graduatoria.
3) I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.lgs. 18/5/2001 n. 228;
b) dell’attestato di registrazione previsto dal DDR Veneto del 05/03/2008 n. 140.
5. Gestione del mercato contadino
1) Per l’organizzazione. la gestione ed il controllo del mercatino e del presente regolamento, il Comune di NOVENTA VICENTINA dovra’, con apposito atto - avvalersi di un rappresentante di garanzia degli operatori agricoli, nominato dal Comune e scelto tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2) Il Comune di Noventa Vicentina, potra’, con apposito atto, affidare l’organizzazione e la gestione del mercato ad un’ Associazione Ente o Comitato che avra’ la responsabilità di osservare e far osservare il presente disciplinare- regolamento, avvalendosi comunque del rappresentante di cui al punto 1).
3) Il gestore assume la titolarita’ della concessione per l’uso del suolo pubblico e assicura la possibilita’ di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nei limiti e condizioni stabilite dal presente regolamento.
Sulla base della sottoscrizione di apposita convenzione, per regolamentare i reciproci rapporti, approvata dalla Giunta comunale, il Comune assume l’obbligo di attrezzare l’area in conformita’ alle norme igienico-sanitarie vigenti per il commercio su aree pubbliche, ed effettua la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla vendita come indicati dal gestore.
6. Rilascio autorizzazione di occupazione suolo pubblico
Ad ogni operatore sarà rilasciata un’autorizzazione di occupazione suolo pubblico nella quale sarà indicata la metratura del posteggio il numero di posteggio assegnato il periodo di occupazione.
7. Prodotti agricoli in vendita
1) I prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda agricola o dall’azienda di soci imprenditori agricoli, devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalita degli stessi.
2) I prodotti agroalimentari posti in vendita, freschi o trasformati a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
a. provenire dalla propria azienda agricola ammessa al mercato come previsto all’art, 3 del presente regolamento, e piu’ specificatamente
prodotti ortofrutticoli
funghi
olio,vino e grappa
latte e derivati
formaggi
miele e marmellate
insaccati
prodotti trasformati
farine, pane e derivati
o se acquistati, da aziende con sede nei Comuni del Vicentino o delle province di Padova, Verona, Rovigo, nel limite massimo per ciascuna tipologia di prodotto, del 30% rispetto alla propria produzione agricola.
3) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Mercato Contadino è soggetta alle limitazioni - diversificate - secondo le strutture utilizzate;
4) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine. Il luogo di origine dovrà essere indicato in relazione al comune di provenienza del prodotto
5) L’imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell’impresa produttrice.
6) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.
8. Vendita ed altre attività consentite
1) Nell’ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse :
a) degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell’attività produttiva,
b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l’ente comunale,
c) non è ammessa attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
9. Modalità di vendita
1) Nell’area mercatale la vendita può avvenire utilizzando, preferibilmente, gazebo delle dimensioni 3 x 3 – 3 x 4,5 - 3 x 6 con banchi di vendita omogenei per struttura e materiali utilizzati. Il colore dei gazebo dovra’ essere di colore unico fra i seguenti: bianco, verde o giallo
2) Una volta completato l’allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci devono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato. Non possono in ogni caso accedere alla Piazza mezzi di trasporto il cui peso sia superiore a 25 quintali.
3) I banchi/gazebo, ferma restando l’ osservanza delle norme generali di igiene devono avere i seguenti requisiti:
a. essere installati in modo che sia assicurata la stabilita’ durante l’attivita’ di vendita utilizzando qualsiasi materiale purche’ igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
b. avere banchi di esposizione costruiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne
4) La disposizione di cui al punto precedente non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
5) Gli operatori agricoli si impegnano ad adottare modalita’ operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando materiali facilmente riciclabili. Gli imprenditori che pongono in vendita prodotti freschi dovranno privilegiare nel rapporto con la clientela, l’uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o riciclabile;
6) Sotto l’aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 7 e 8 devono essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell’allegato 2 al Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e relativi atti di recepimento e con l’osservanza di quanto indicato dall’Azienda ULSS 6 titolare del servizio di vigilanza igienico-sanitaria.
7) Il negozio mobile, con il quale viene esercitata la vendita, deve rispettare i requisiti di cui all’OMS2001. Nell’interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
8) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
9) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore e comunque i prezzi indicati dovranno essere confrontati con i prezzi medi pubblicati sul sito www.smsconsumatori.it.
10) L’imprenditore agricolo partecipante al mercato contadino si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.
11) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio assegnato e, al termine delle operazioni di vendita, a raccogliere i rifiuti secondo le modalita’ di raccolta previste dal Comune.
12) E’ vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi ed impianti di arredo urbano.
13) In ogni caso gli operatori devono:
a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell’orario prestabilito.
c) Rispettare le indicazioni della Prefettura di Vicenza e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in materia di sicurezza.
14) Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, in conformità con le norme di inquinamento acustico, è consentito l’utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
15) La superficie del singolo posteggio può essere ulteriormente ridotta rispetto a quanto previsto all’art. 2. per esigenze legate all’organizzazione e al posizionamento all’interno del mercato.
16) Il Comune assicura per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta dei rifiuti.
10. Addetti alla vendita
1) L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
11. Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato
1) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare, inoltre devono:
a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e le tipologie di produzione;
b) esibire la comunicazione di cui all’ 4 del D.Lgs 228/2001, su richiesta dei competenti organi di vigilanza;
c) proteggere il suolo occupato e l’area di ingombro con opportuni accorgimenti per evitare di imbrattare la Piazza;
d) osservare eventuali disposizioni dell’amministrazione comunale riguardanti l’accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
e) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti;
f) aderire ad iniziative di promozione del Mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell’azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;
g) provvedere al pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica e raccolta rifiuti, TIA e TOSAP.
h) l’operatore, con l’uso del posteggio assume tutte le responsabilita’ verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attivita’;
i) presentare annualmente all’Ufficio Commercio un’autocertificazione attestante i prodotti coltivati o allevati presso la propria azienda.
j) gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato, sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo di effettuare verifiche sull’effettiva produzione ed inoltre sono tenuti a dimostrare l’osservanza di tutte le normative sulla sanita’ dei prodotti.
12.DIVIETI
1) E’ vietato esercitare il commercio in forma itinerante da parte di commercianti su aree pubbliche e di prodotti agricoli, nelle aree adiacenti al mercato agricolo, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal centro della Piazza IV Novembre e Piazza Colonna.
13. Obblighi e compiti degli Uffici Comunali
1) L’Ufficio Commercio del Comune di NOVENTA VICENTINA ha l’obbligo di :
a) ammettere alla vendita nell’area mercatale solamente gli imprenditori di cui agli artt. 3, 7 e 8, del presente disciplinare;
b) vigilare con l’ausilio del Corpo di Polizia Municipale nonche’ con un rappresentante di garanzia di cui all’art. 5 affinché gli imprenditori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare.
c) pubblicizzare il mercato e patrocinare iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria;
d) organizzare attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
14. Disciplina amministrativa e controlli
1) L'esercizio dell'attività di vendita nell’ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio
2) Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, anche delle banche dati della Provincia.
3) Le violazioni al presente regolamento sono punite , ai sensi dell’art. 7bis D.Lgs. 267/2000 e art. 16 co. 2 L. 689/81 così come modificato dall’art. 6 bis dalla L. 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008, con la sanzione amministrativa di € 250,00;
4) Sono inoltre applicabili le sanzioni previste per l’esercizio del commercio su aree pubbliche come individuate nel relativo regolamento comunale, in applicazione dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs 114/98 e del punto 3 comma 12 della DGRV 2113 del 2.8.2005 e successive integrazioni e modifiche.
5) Coloro che operano in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l’attivita’, possono essere esclusi dalla partecipazione da parte del Comune.
6) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l’utilizzo del posteggio comportano la sospensione della partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto.
7) Per quanto non esplicitato si rimanda al PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE e all’ordinanza sindacale PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, fermo restando quanto previsto all’art. 2 comma 1 del presente regolamento.
15. Cause di estromissione dal mercato e revoca dell’autorizzazione
1) La violazione di una o più delle disposizioni del Disciplinare del mercato ripetuta per più di due volte nell’arco di 1 anno del mercato o l’assenza dal mercato non giustificata per n. 3 edizioni nell’arco dell’anno solare comportano l’estromissione dell’operatore dal mercato stesso.
2) In caso di accertamento di più violazioni degli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli operatori che partecipano al mercato contadino, il Comune ne dà notizia all’eventuale soggetto gestore autorizzato che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L’accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione, oltre che ai fini di cui al comma 1, viene considerata come violazione degli obblighi del soggetto autorizzato ai fini della revoca dell’autorizzazione.
3) Gravi e persistenti violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato contadino possono comportare la revoca dell’autorizzazione.
16. Competenze e ambito di applicazione
La Giunta Comunale potrà, con proprio provvedimento, integrare, modificare o fornire interpretazioni autentiche al presente regolamento per tutti gli aspetti relativi a norme di dettaglio e disposizioni tecnico-organizzative.
Al Consiglio Comunale spettano tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento riguardanti le disposizioni di principio con particolare riferimento agli articoli:
1. Finalità del disciplinare
2. Caratteristiche
3. Soggetti ammessi alla vendita.
Le norme del presente Disciplinare sono integrative del PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.09.2003 e dell’ordinanza sindacale PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE; in caso di contrasto tra le presenti norme e le norme dettate da regolamenti comunali previgenti, trovano applicazione le norme approvate con il presente Disciplinare, fatte salve specifiche disposizioni di legge o aventi valore di legge.
Allegato al Regolamento approvato con deliberazione di C.C.
Indirizzi operativi per l’attivazione del Mercato Contadino di NOVENTA VICENTINA (VI)
1. Adesione di partecipazione
La Giunta comunale, incaricata dal Consiglio Comunale, dispone entro 10 giorni dall’approvazione del Disciplinare l’indizione di un bando per la partecipazione al Mercato Contadino di NOVENTA VICENTINA.
Le Ditte interessate propongono la propria adesione attraverso la presentazione del modulo di richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo del bando.
2. monitoraggio del mercato contadino
Per quanto riguarda qualsiasi intervento di modifica al disciplinare, all’organizzazione, la gestione e il controllo del mercato contadino, saranno consultate le associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale degli imprenditori agricoli.
3.Procedura di selezione
L’Ufficio Commercio in collaborazione con il rappresentante di garanzia di cui all’art. 5 del regolamento del mercato contadino, dopo aver verificato la documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti, con riserva di verifica anche successiva dei requisiti non immediatamente verificabili, entro 20 giorni dalla chiusura del bando di adesione provvede all’ammissione delle aziende ritenute idonee e alla formulazione della graduatoria annuale basata sui criteri di precedenza di cui all’art. 3 del Disciplinare, elencando le aziende che parteciperanno al mercato e le aziende in lista di attesa.
Le richieste che dovessero sopraggiungere dopo la scadenza del bando o esaurita la graduatoria iniziale, saranno valutate dall’Ufficio Commercio in collaborazione con il rappresentante di garanzia di cui all’art. 5 comma 1 del regolamento, e previa verifica dei requisiti, saranno utilizzate per l’eventuale subentro a ditte che dovessero abbandonare il mercato o per sopravvenuta disponibilità di nuovi spazi, in attesa di emissione di nuovo BANDO COMUNALE per l’assegnazione definitiva.
4. Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali e canoni relativi alla occupazione di suolo pubblico, e allo smaltimento dei rifiuti solidi.
Le autorizzazioni annuali, stagionali o temporanee sono soggette al pagamento della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della TIA nelle misure stabilite dalle vigenti norme e regolamenti comunali; parimenti e’ dovuto il rimborso per l’eventuale utilizzo di energia elettrica.
5.Colori prevalenti, contrassegni e coperture del Mercato Contadino di Noventa Vicentina
Il Mercato Contadino ha come colore identificativo i seguenti colori: bianco, verde e giallo
Ciascuna ditta deve utilizzare proprie strutture (gazebo).
6.Attività di Marketing
Il Comune di NOVENTA VICENTINA attiva con appositi comunicati e conferenze stampa i canali informativi utili per informare la popolazione dell’avvio del Mercato Contadino.
Le associazioni di categoria che hanno condiviso il progetto sono invitate ad utilizzare i propri mezzi di informazione per comunicare al pubblico l’iniziativa.