Comune di Noventa Vicentina (VI)

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Lo Statuto Comunale

T I T O L O  I

PRINCIPI GENERALI


Art. 1
Oggetto dello Statuto

1. Il Presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Noventa Vicentina, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione, in attuazione del T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi Regolamenti.


Art. 2

Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Noventa Vicentina promuove il progresso civile, economico, sociale e culturale della comunità locale con lo scopo di favorire il pieno sviluppo della persona. Riconosce la propria storia nel rispetto dei valori della cultura, della lingua, delle tradizioni, della religione, del patrimonio storico-artistico, della vocazione agricola, delle altre realtà produttive consolidate e dell'ambiente. Collabora con i Comuni, la Provincia e la Regione alla realizzazione di un efficiente e partecipato sistema delle autonomie locali.

2. Il Comune di Noventa Vicentina, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

3. A tal fine il Comune di Noventa Vicentina:

a) pone il cittadino e la comunità al centro di ogni scelta amministrativa, con particolare riguardo all'istruzione ed al lavoro, nel rispetto delle regole di convivenza democratica e dei doveri di solidarietà sociale;

b) tutela la famiglia quale nucleo fondamentale della società nella sua formazione, nella sua crescita, nella difesa della vita e della sua qualità, nella garanzia del lavoro e della casa, al fine di una serena convivenza tra i suoi componenti;

c) favorisce in ogni persona, a tutte le età, e nel pluralismo delle agenzie formative, l'educazione, l'informazione e la cultura per la piena realizzazione della personalità e della dignità umana;

d) attribuisce particolare rilievo ai servizi tradizionali di assistenza e cura ed ai nuovi interventi fondati sull'associazionismo ed il volontariato, legati ai bisogni della persona dal concepimento all'età anziana, con particolare tutela delle fasce sociali più deboli ed emarginate;

e) promuove il soddisfacimento dei bisogni personali e collettivi nel rispetto e nella tutela dell'aria, delle acque e del suolo, nonchè nella salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni sociali e storico-culturali della nostra gente;

f) ricerca il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, la salvaguardia ed il recupero del patrimonio architettonico in particolare del centro storico, lo sviluppo della collaborazione sovracomunale, mediante convenzioni ed accordi di programma tra Enti ed organismi pubblici, aperti all'apporto del privato,

g) promuove tutte le iniziative atte a favorire una autentica partecipazione di tutti i cittadini alla vita pubblica;

h) favorisce, nel rispetto delle leggi, lo sviluppo dell'attività economica pubblica e privata e il superamento degli squilibri socio-economici esistenti;

i) attua la propria attività amministrativa con il metodo della programmazione e definisce gli obiettivi e i criteri delle proprie scelte mediante piani e programmi generali e particolari, ispirando la sua azione ai principi di efficienza, efficacia, economicità, responsabilità, trasparenza e partecipazione sin dalle fasi preliminari della programmazione;

l) promuove, con tutti i mezzi a sua disposizione, la conoscenza del proprio territorio attuando la salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico, storico, culturale, ambientale e sociale con particolare riferimento al contesto dei "Colli Berici" e della pianura circostante.

m) assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organismi collegiali comunali e da esso dipendenti o partecipati.


Art. 3
Collaborazione

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.


Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

4. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.


Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio, formato da una sezione generale, una sezione pubblicazioni di matrimonio ed una sezione pubblicazione delibere e concessioni edilizie.

2. L’Albo Pretorio consente la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico nel rispetto della normativa vigente.


Art. 6
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.


T I T O L O II


LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO DEL COMUNE


Art. 7
Popolazione

1. Sono cittadini noventani i residenti nel territorio comunale e i non residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Il Consiglio Comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che siano nate nel Comune ed abbiano operato nell'interesse della comunità di Noventa Vicentina ed a personalità che si siano distinte per alti meriti in campo nazionale ed internazionale.


Art. 8
Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale è costituito dalla parte del suolo delimitato dal piano topografico nazionale con legge dello Stato ed approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Confina con i Comuni di: Pojana Maggiore, Sossano, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo e Saletto.

3. Il territorio comunale comprende il capoluogo e le frazioni di: Saline, Are e Caselle.

4. Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.

5. Il Comune ha sede nel capoluogo presso Villa Barbarigo.

6. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche in sedi decentrate.

7. Gli organi del Comune, in particolari circostanze e con adeguate motivazioni, possono essere convocati anche in sedi alternative nell'ambito del territorio comunale, pubblicizzando ai cittadini la determinazione assunta.



T I T O L O III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE


SEZIONE I
FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE


Art. 9
Funzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'attività svolta dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Le funzioni del Consiglio comunale sono quelle individuate dal T.U. sull’ordinamento delle Autonomie Locali e successive modifiche e integrazioni.


SEZIONE II
I CONSIGLIERI COMUNALI


Art. 10
Elezioni, diritti e poteri dei consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

2. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

3. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.

4. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.


Art. 11
Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni del Consiglio Comunale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.90 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo, il Consiglio esamina e infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 12
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, anche misti, secondo le norme del regolamento interno.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Ai gruppi consiliari saranno assicurati i supporti necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

4. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.



SEZIONE III

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE


Art. 13
Lavori del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci dei piani e dei programmi.

2. Il consiglio deve, inoltre, essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

3. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.

4. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.


Art. 14
Sessioni e convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie o d'urgenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

4. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

5. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

6. Nel caso di convocazione straordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima della seduta.

7. Nel caso di convocazione d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

8. La notificazione dell'avviso di convocazione viene eseguita mediante modalità che saranno previste dal regolamento.


Art. 15
Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.


Art. 16
Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisca in seduta segreta.

3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.


Art. 17
Voto palese e segreto

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonchè di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio dello stesso e previa apposita votazione in merito, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.


Art. 18
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 giugno di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti


Art. 19
Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori, consultivi e propositivi.

2. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

3. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine di cui al comma 2, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è scaduto, di rinnovare l'incarico.

4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

5. Il regolamento disciplinerà le norme di composizione, le modalità di voto e l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.


Art. 20
Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali di competenza del Consiglio Comunale e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni del T.U. sull’ordinamento delle Autonomie Locali, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.

3. In materia di regolamenti la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio comunale.


Art. 21
Commissione consiliare di vigilanza e di trasparenza
sulla gestione economica interna

1. Il Consiglio comunale può istituire una commissione consiliare permanente con funzioni di vigilanza sulla gestione economica interna e di trasparenza sulle procedure per l'affidamento degli appalti e concessioni del Comune.

2. La commissione di vigilanza riferisce al Consiglio periodicamente, secondo le disposizioni del regolamento.

3. La commissione può richiedere dati e informazioni al
Collegio dei revisori, indicando temi di verifica e segnalando al Consiglio e alla Giunta le questioni di particolare rilevanza attinenti alla gestione.


Art. 22
Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende , istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

2. I rappresentanti della minoranza vengono espressi dalla medesima.


Art. 23
Regolamento interno

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione sarà ripetuta in una seconda seduta e verranno approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.



CAPO II
LA GIUNTA


SEZIONE I
FORMAZIONE DELLA GIUNTA


Art. 24
Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvata dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i progammi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.


Art. 25
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sei assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco.


Art. 26
Incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.


Art. 27
Nomina della Giunta e sua durata in carica

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

2. E' facoltà del Sindaco individuare e nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra cittadini comunque in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. La legge regola la durata in carica della Giunta.


Art. 28
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori cessano dalla carica per:

a. morte
b. dimissioni
c. revoca
d. decadenza.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate alla Segreteria Generale del Comune e dal Segretario trasmesse al Sindaco.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4. La decadenza degli assessori, nei casi previsti dalla legge, è accertata e dichiarata dal Sindaco.

5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra qualsiasi causa, provvede il Sindaco.



SEZIONE II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA


Art. 29
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità delle decisioni della stessa.

4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ivi compreso il Sindaco.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

6. Le votazioni sono sempre palesi. In casi eccezionali, per votazioni relative a persone, il Sindaco può disporre che lo scrutinio avvenga in forma segreta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti dalla legge.

8. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta.

9. Il Segretario Generale potrà richiedere la presenza in Giunta del Vice Segretario e/o di altro funzionario direttivo o responsabile del servizio.


Art. 30
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a. propone al Consiglio i regolamenti;
b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g. concede sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, sulla base dei criteri adottati da apposito regolamento adottato dal consiglio Comunale;
h. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Statuto;
i. nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
j. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k. fissa la data dei comizi per i referendum di iniziativa locale e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
l. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
m. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;
o. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Segretario comunale e/o il direttore generale;
p. determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio nel regolamento di contabilità;
q. approva il PEG su proposta del direttore generale qualora nominato;
r. autorizza il Sindaco a stare in giudizio nei ricorsi contro il Comune e nomina il legale difensore del Comune.


Art. 31
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.


Art. 32
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a. dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;
b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c. convoca i comizi per i referendum, previsti dal T.U. sull’ordinamento delle Autonomie Locali, e sue modifiche ed integrazioni;
d. adotta le ordinanza contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e. nomina il segretario comunale, scegliendolo dall’apposito Albo;
f. conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.


Art. 33
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.
b. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.


Art. 34
Sostituto del Sindaco

1. Il Sindaco designa fra gli assessori il Vice-sindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.

2. Nei casi di impedimento o di assenza contestuale del Sindaco e del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’Albo Pretorio.


Art. 35
Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Entro dieci giorni dalla presentazione, il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione.


Art. 36
Incarichi agli Assessori

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

2. Il Sindaco incarica singoli assessori di curare determinati settori omogenei dell'attività della Giunta.

3. Il Sindaco può altresì delegare gli assessori a compiere atti di sua competenza.

4. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.



CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI


Art. 37
Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al 3° grado.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.


Art. 38
Nomine

1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende speciali e istituzioni vengono effettuate dal Sindaco sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, e sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale nomina i rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende speciali e istituzioni, ad esso espressamente riservati dalla legge.

3. I rappresentanti di cui ai commi precedenti, decadono con il rinnovo del Consiglio Comunale, ma restano in carica fino alla loro sostituzione, comunque nel rispetto delle determinazioni di cui all'art. 13 della legge 25.3.1993 n. 81.


T I T O L O IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE


Art. 39
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni
in possesso del Comune

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. Tutti gli atti dell’Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.


Art. 40
Valorizzazione del libero associazionismo e volontariato

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti, secondo le norme dell'apposito regolamento.

3. La consultazione degli organismi associativi, anche ai fini della pianificazione e programmazione delle scelte dell'Amministrazione, può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e prevede, ove possibile, la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura altresì l'accesso alle strutture e ai servizi.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, religioso, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, stabilisce che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che ne disciplini i fini e le funzioni, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta.

8. Il Comune prevede la costituzione di una Consulta delle Associazioni, al fine di programmare e realizzare gli interventi proposti.

9. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.


Art. 41
Promozione di associazioni o di comitati come organismi
di partecipazione

1. Il Comune può, altresì, promuovere la formazione di associazioni o comitati, anche su base di frazione o di quartiere, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza, definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.


Art. 42
Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione diviene obbligatoria quando è richiesta da almeno il 5 (cinque) per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione o di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce.


Art. 43
Referendum consultivo o propositivo

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a. Statuto comunale;
b. Regolamento del Consiglio Comunale;
c. Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.


Art. 44
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni, interrogazioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale, ai Capigruppo consiliari e alle apposite Commissioni Consiliari e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione nella periodica conferenza dei Capigruppo consiliari.


Art. 45
Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione e per un corretto rapporto con i cittadini nonchè per la tutela di interessi protetti, il Comune di Noventa Vicentina può accordarsi con i Comuni viciniori per nominare un'unica persona che svolga le funzioni di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.

2. Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei Sindaci interessati.

3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.

4. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione che stabilirà la durata, i doveri, i compiti, gli strumenti operativi e i requisiti del Difensore Civico.

5. Qualora non sia possibile la nomina del Difensore Civico pluricomunale, il Consiglio Comunale di Noventa Vicentina nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, il proprio Difensore Civico.

6. La durata, i doveri, i compiti, gli strumenti operativi e i requisiti del Difensore Civico comunale saranno fissati dall'apposito regolamento.


T I T O L O V

UFFICI E PERSONALE


CAPO I
UFFICI


Art. 46
Principi strutturali ed organizzativi

L’ amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b. l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c. l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.


Art. 47
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4.Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.


Art. 48
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi;

2. I regolamenti si uniformano al principio della separazione delle competenze.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative, che sono strutturate, secondo criteri di omogeneità.


CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO


Art. 49
Direttore Generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla revoca del direttore previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.


Art. 50
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla revoca del direttore previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.


Art. 51
Funzioni del direttore generale

1.Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
- predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- riesamina annualmente, sentiti i responsabili delle unità operative, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.


Art. 52
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.


Art. 53
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
- presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui al T.U. sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
- promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;
- forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
- concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono a personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.


Art. 54
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.


Art. 55
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore a quella del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.


CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE


Art. 56
Nomina e funzioni

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

5. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal regolamento e dal Sindaco.


Art. 57
Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.


T I T O L O VI

SERVIZI


Art. 58
Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.


Art. 59
Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende
e di istituzioni

1. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale procede alla nomina degli amministratori di aziende e istituzioni facendo precedere la nomina del Presidente.

2. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.

3. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.

4. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dai responsabili della azienda o della istituzione.

5. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale può revocare gli amministratori. Alla sostituzione dei singoli amministratori revocati provvede il Sindaco.


Art. 60
Istituzioni per la gestione di servizi sociali

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

2. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale, sono rieleggibili, rinnovabili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.

3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.

4. La Giunta comunale può emanare direttive al consiglio di amministrazione della istituzione.

5. Il Sindaco può nominare direttore dell'istituzione medesima il segretario comunale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, con la professionalità e i titoli richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.

6. Il Consiglio Comunale, sentito il consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.

7. L'amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regolamento comunale.


Art. 61
Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile.


Art. 62
Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa con gli appositi strumenti consentiti dalla legge (accordi di programma, convenzioni e consorzi) all'azione integrata e coordinata delle stesse.


Art. 63
Rappresentanza del Comune presso società di capitali o aziende speciali

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e di aziende speciali è il Sindaco o Assessore da lui delegato.


Art. 64
Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle aziende speciali.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.


T I T O L O VII

FINANZE E CONTABILITA'


Art. 65
Controllo economico interno della gestione

1. Il controllo economico interno è svolto dal collegio dei revisori.

2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.


Art. 66
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Il collegio dei revisori dei conti si avvale della collaborazione del segretario comunale e/o del direttore generale che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.

3. Il collegio dei revisori dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai responsabili dei servizi del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.

4. Il Sindaco può invitare il collegio dei revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, il Collegio fornisce spiegazioni sulla propria attività.

5. Il collegio dei revisori può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.


Art. 67
Motivazione delle deliberazioni consiliari

Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.


T I T O L O VIII


NORME TRANSITORIE


Art. 68
Adozione dei regolamenti comunali

1. I regolamenti vengono affissi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il sedicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.


Art. 69
Regolamenti comunali anteriori

1. I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.