REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina l'adesione dei contribuenti all'accertamento delle entrate tributarie del Comune di Noventa Vicentina, quali: Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta di Pubblicità, Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese, Arti e Professioni e Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.
ART. 2
FINALITA'
1. Il presente regolamento ha lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l'azione dell'Amministrazione Comunale, che e' volta alla perequazione della platea contributiva, anche attraverso il contenimento del contenzioso.
2. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili.
ART. 3
IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO
1. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non e' integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali se la definizione riguarda accertamenti parziali.
ART. 4
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. La Giunta con deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, può stabilire, per l'anno successivo, le condizioni necessarie per la formulazione e l'accettazione della definizione da parte del Funzionario indicato nel successivo art. 5. Nel caso di mancata adozione s'intendono prorogate le condizioni precedentemente stabilite.
2 .Non e', comunque, ammessa la definizione:
a) se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità locale;
b) se la base imponibile e' stata determinata da elementi certi ed inoppugnabili;
c) nella fase di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti
ART. 5
COMPETENZE
1. Compete al Funzionario Responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione; questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad una unità del servizio tributi.
ART. 6
ATTIVITA' DEL COMUNE
1. Il Funzionario Responsabile, prima della emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a lire un milione e per i casi in cui ne ravvisa l'opportunità, trasmette al contribuente - a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento - un invito con il quale puo' presentarsi al servizio tributi e nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione o della comunicazione cui si riferisce l'avviso di accertamento o liquidazione suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparazione per definire l'accertamento con adesione;
c) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
d l'identificazione del Responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente o telematicamente.
2. In caso di più coobbligati, l'ufficio può inviare l'invito a tutti i soggetti coobbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
ART. 7
ATTIVITA' DEL CONTRIBUENTE
1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'art. 6, può formulare -anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito e numero telefonico. L'istanza e' inviata al Comune con raccomandata A.R., ovvero consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta; in ogni caso s'intende proposta al momento del ricevimento.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini dell'impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.
3. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
ART. 8
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1 .Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento e' redatta con atto scritto in duplice esemplare, e' sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione di cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggiore imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e della altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.
3. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione a capo di tutti i coobbligati.
ART. 9
ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ADESIONE
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla Legge ovvero dal Regolamento comunale per la gestione del tributo.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali se la somma complessivamente dovuta supera i due milioni. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al servizio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento con la polizza fidejussoria, in caso di pagamento rateale, della durata pari al periodo di rateizzazione aumentato di 6 mesi. Lo svincolo della polizza avverrà a pagamento ultimato. Il Funzionario Responsabile od un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla Legge ovvero dal Regolamento comunale per la gestione del tributo.
ART.10
SANZIONI
1. Per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento all'apposito provvedimento del Consiglio Comunale in materia.
ART. 11
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 dell'8 giugno 1990, entra in vigore il 1 gennaio 1999.