REGOLAMENTO
PER L’ESECUZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI - FORNITURE E SERVIZI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, in adesione alle norme di cui al D.P.R. 20/08/2001 n. 384, alla L.R. 07/11/2003 n. 27, al D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e successive modifiche e al D.L.gs. n. 163/2006.
Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia
1. L’esecuzione in economia di lavori, servizi o forniture può avvenire:
- in amministrazione diretta;
- per cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi o le forniture per i quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con materiali e mezzi propri o in uso all’Ente e con personale comunale o eventualmente assunto appositamente.
3. Sono a cottimo fiduciario i lavori, i servizi o le forniture per i quali si rende necessario o opportuno l’affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all’Ente.
4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a 50.000 euro, IVA esclusa, mentre l’importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 euro, IVA esclusa.
5. I beni e servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 150.000 euro, con esclusione dell’IVA.
6. E’ vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro, provvista o servizio, che possa considerarsi con carattere unitario, allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento.
Art. 3 – Lavori in economia
1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione, riparazione e sistemazione degli edifici pubblici con relativi impianti, infissi e pertinenze ed in genere del demanio e del patrimonio comunale, quali uffici, scuole, impianti sportivi, cimiteri, strade, piazze e marciapiedi, acquedotti, fognature, alloggi e fabbricati diversi appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, di importo non superiore a 100.000 euro, IVA esclusa;
b) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l’esigenza dell’intervento è riportata ad eventi imprevedibili e l’urgenza di intervento sia tale da non poter utilizzare le normali procedure di legge;
c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell’igiene, della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d’importo stabiliti nell’art. 2, comma 4, del presente regolamento;
d) lavori per i quali sono stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni private o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione, nei limiti di importo stabiliti nell’art. 2, comma 4, del presente regolamento;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d’importo stabiliti nell’art. 2, comma 4, del presente regolamento;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti di importo stabiliti nell’art. 2, comma 4, del presente regolamento.
Art. 4 – Beni e servizi in economia
1. E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:
a) partecipazione e organizzazione di conferenze, convegni, mostre ed altre manifestazioni socio-culturali e ricreative, per un importo fino a 15.000 euro IVA esclusa;
b) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici, per un importo fino a 10.000 euro IVA esclusa;
c) rilegatura di libri e pubblicazioni, lavori di stampa, tipografia, litografia, per un importo fino a 10.000 euro IVA esclusa;
d) spese postali, telefoniche, telegrafiche, spese per l’illuminazione dei locali ecc…, per un importo fino a 50.000 euro IVA esclusa;
e) acquisto di coppe, medaglie ed altri oggetti per commemorazioni e convegni, provvista vestiario ai dipendenti, per un importo fino a 10.000 euro IVA esclusa;
f) spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, per un importo fino a 5.000 euro IVA esclusa;
g) polizze di assicurazione e servizi di brokeraggio assicurativo, per un importo fino a 80.000 euro IVA esclusa per affidamenti annuali e fino a euro 100.000 IVA esclusa per affidamenti pluriennali;
h) spese per cancelleria, stampati, modulistica, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d’ufficio, per un importo fino a 30.000 euro IVA esclusa;
i) fornitura di arredi, fotocopiatrici ed attrezzature varie, per un importo fino a 200.000 euro IVA esclusa;
j) spese per l’acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti ed altre attrezzature informatiche di vario genere e relativo software di base ed applicativo, spese per servizi informatici, per un importo fino a 200.000 euro IVA esclusa;
k) provviste di attrezzature tecniche, antincendio e dispositivi – servizi per l’adeguamento degli edifici ed impianti alle norme antinfortunistiche, per un importo fino a 70.000 euro IVA esclusa;
l) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzione di automezzi, autovetture, attrezzature e macchinari speciali per gli automezzi, per un importo fino a 200.000 euro IVA esclusa;
m) provviste di materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia e la manutenzione dei beni immobili e mobili comunali, per un importo fino a 100.000 euro IVA esclusa;
n) provviste di combustibili per riscaldamento e rifornimenti di carburanti e lubrificanti per tutti gli automezzi comunali, per un importo fino a 60.000 euro IVA esclusa;
o) servizio di refezione scolastica e provvista di generi alimentari per le mense scolastiche, per un importo fino a 100.000 euro IVA esclusa;
p) servizi di assistenza domiciliare e servizi analoghi, per un importo fino a 80.000 euro IVA esclusa;
q) servizi di pulizia, derrattizzazione, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti, sgombro neve, manutenzione verde pubblico, rifacimento segnaletica stradale, servizi cimiteriali, servizi di gestione e di esercizio degli impianti di riscaldamento, di condizionamento e di illuminazione, servizio di fornitura calore agli impianti termici, per un importo fino a 100.000 euro IVA esclusa;
r) acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente contratto e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 100.000 euro IVA esclusa;
s) servizio di vigilanza notturna per un importo fino ad euro 10.000 IVA esclusa;
t) acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 100.000 euro IVA esclusa;
u) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 100.000 euro IVA esclusa;
v) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio disponibile o indisponibile del Comune, per un importo fino a 150.000 euro IVA esclusa;
w) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a 100.000 euro IVA esclusa;
z) servizi tecnici per un importo fino a 20.000 euro.
Art. 5 – Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del Servizio interessato provvede all’effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto degli obiettivi e del budget fissati dalla Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio assume le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90 e successive modifiche.
2. Per l’acquisizione di beni e servizi il Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti, ai fini dell’orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi offerti.
Art. 6 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi
1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale con richiesta di almeno tre preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito per spese fino a 20.000 euro e cinque preventivi negli altri casi.
2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquistare, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 10.000 IVA esclusa.
3. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
a. l’oggetto della prestazione;
b. le eventuali garanzie;
c. le caratteristiche tecniche;
d. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
e. i prezzi;
f. le modalità di pagamento;
g. le eventuali penalità;
h. le modalità di scelta del contraente;
i. il riconoscimento della facoltà dell’Amministrazione, in caso di inadempienza, di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altra ditta e a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio. Tali preventivi possono essere richiesti anche nella base di un “foglio condizioni”. In tal caso, il detto “foglio condizioni” dovrà essere sottoscritto dal terzo per accettazione.
4. L’esame e la scelta dei preventivi avviene in base all’offerta del prezzo più basso oppure in base all’offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Tale esame viene effettuato dal Responsabile del Servizio con l’assistenza di due impiegati a rotazione che sottoscrivono il verbale.
Art. 7 – Garanzie
1. A garanzia dei beni forniti o della regolare esecuzione dei servizi può essere richiesta alla ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione.
2. Tale garanzia, che sarà svincolata all’approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 8 – Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
1. L’acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto oppure da apposita lettera di ordinazione con la quale il Responsabile del Servizio dispone l’ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e dal “foglio condizioni”. Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta aggiudicatrice.
2. Le spese per l’acquisizione di beni e servizi sono liquidate con determinazione del Responsabile del Servizio. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.
3. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell’attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
Art. 9 – Verifica della prestazione
1. I beni e servizi di cui al presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro 20 giorni dall’acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 10.000 euro, IVA esclusa.
2. L’attestazione di regolare esecuzione è effettuata dal Responsabile del Servizio competente.
Art. 10 – Lavori in economia mediante amministrazione diretta
1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell’amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.
2. Egli provvede altresì all’acquisto dei materiali e all’eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.
Art. 11 – Lavori mediante cottimo
1. L’affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario avviene a mezzo di trattativa privata, preceduta da gara informale con gli stessi criteri di cui all’art. 6 punto 4) con richieste di almeno cinque preventivi preferibilmente a ditte locali specializzate con il criterio della rotazione periodica redatti secondo le indicazioni della lettera di invito, la quale deve contenere: la qualità, quantità e modalità di esecuzione dei lavori, i prezzi, le modalità di pagamento, le principali clausole contrattuali e le penalità previste in caso di inadempienze. Per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto. L’atto di cottimo deve indicare:
1) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
3) le condizioni di esecuzione;
4) il tempo di esecuzione dei lavori;
5) le modalità di pagamento;
6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 120 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
2. Per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l’acquisizione agli atti della lettera di offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all’Amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto mediante scrittura privata non autenticata.
3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all’art. 144, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Art. 12 – Contabilizzazione dei lavori
1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Direttore dei lavori:
a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali, con verifica effettuata a cura del Responsabile del Settore/Servizio delle bolle e delle relative fatture;
b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su registro di contabilità ed atti relativi, ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.
Art. 13 – Perizia suppletiva
1. Ove, durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sull’eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
Art. 14 – Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del Responsabile del Servizio, sulla base della documentazione prodotta dal Direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d’opera, noli, ecc., avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all’ordine di fornitura.
2. Per i lavori di importo superiore ad euro 25.000 il Direttore dei lavori ha obbligo di tenere:
a) liste settimanali per la manodopera impiegata, per le provviste in forniture e per i noli a cui si è fatto ricorso;
b) rendiconto mensile delle spese, con allegata documentazione (liste, fatture quietanzate, note delle spese numerate, ecc.);
c) rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal Responsabile del procedimento.
Art. 15 – Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
1. I lavori sono liquidati dal Responsabile del Servizio, in base al conto finale redatto dal Direttore dei lavori. Per lavori di importo superiore a 100.000 euro è in facoltà dell’Amministrazione disporre, dietro richiesta dell’impresa, pagamenti in corso d’opera a fronte di stati di avanzamento realizzati e certificati dal Direttore dei lavori. E’ vietata la corresponsione di acconti.
2. Per i lavori di importo superiore ad euro 25.000, il Direttore dei lavori ha l’obbligo di tenere:
a) libretto delle misure;
b) registro di contabilità;
c) stati di avanzamento;
d) certificati di pagamento;
e) rendiconto finale delle spese complessive controfirmate dal Responsabile del procedimento.
3. Il conto finale dei lavori fino a 25.000 euro, IVA esclusa, può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei lavori, apponendovi il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori e/o forniture sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo i patti contrattuali.
Art. 16 – Collaudo dei lavori
Per i lavori oggetto del presente regolamento il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
Art. 17 – Lavori d’urgenza
1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da Tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.
Art. 18 – Provvedimenti nei casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento ed il Tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo precedente, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal Tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario, oppure, in mancanza del consenso, ingiungendo l’esecuzione dei lavori e delle forniture sulla base dei prezzi proposti alla stazione appaltante.
4. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all’approvazione dei lavori.
5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza riporti l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, il Responsabile del procedimento procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
6. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2 degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e sia necessario dar luogo immediatamente all’esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l’acquisizione delle prestazioni necessarie e l’esecuzione di lavori strettamente necessari a trattativa privata, senza previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo fiduciario anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Art. 19 – Inadempimenti
1. Nel caso di inadempienza per i fatti imputabili al soggetto o all’impresa cui è stata affidata l’esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell’atto o lettera d’ordinazione. Inoltre l’Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l’esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell’impresa, salvo l’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dell’azione per il risarcimento del danno derivante dall’inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave, l’Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa esplicito rinvio alla L.R. 07/11/2003 n. 27 e ai DPR 554/1999 e 384/2001, nonché al D.Lgs. 163/2006.
Art. 21 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla ripubblicazione all’Albo Pretorio comunale a sensi del vigente Statuto comunale.
Approvato con delibera C.C. n. 72 dell'11/11/2006
Modificato con delibera C.C. n. 42 del 23/04/2007