Comune di Noventa Vicentina (VI)

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Relazioni con il pubblico

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta un punto d'incontro fra istituzione e cittadino-utente. E' il luogo dove quotidianamente i cittadini dialogano con l'amministrazione comunale chiedendo ed ottenendo risposte, visionando gli atti, informandosi sullo stato dei procedimenti, imparando a conoscere i servizi offerti dalla propria Amministrazione e più in generale informandosi sulle diverse opportunità che la città offre. Attraverso l'U.R.P., il Comune ascolta e recepisce le esigenze dell'utenza, garantisce il diritto di accesso e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti L'U.R.P. è nato per favorire e semplificare i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione ed informa i cittadini realizzando i contenuti del sito internet comunale www.comune.noventa-vicentina.vi..it.

 

Accesso agli Atti

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico garantisce a tutti i cittadini l'esercizio dei diritti d’informazione e di accesso ai documenti amministrativi, e favorisce la conoscenza delle leggi e norme che regolano tale diritto.
Per questi motivi abbiamo dedicato una sezione delle nostre pagine web proprio al tema dell’accesso agli atti: qui potete trovare informazioni, modulistica e riferimenti normativi su questo argomento.
In ogni caso, il nostro Ufficio è disponibile per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

  • Che cos’è il diritto di accesso?
  • Chi può esercitare il diritto di accesso?
  • Su quali documenti è possibile esercitare il diritto di accesso?
  • Come si esercita il diritto di accesso?
  • Quale può essere l’esito della domanda di accesso?
  • Quali sono i tempi per conoscere l’esito della domanda e accedere ai documenti?
  • Cosa fare se la domanda d’accesso viene respinta/limitata/differita?
  • Riferimenti normativi

Che cos’è il diritto di accesso?
È il diritto di visionare ed eventualmente avere copia di documenti amministrativi da parte degli interessati. La presa visione dei documenti è gratuita; il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso delle spese di riproduzione, ricerca e visura sostenute dall’Amministrazione (consulta la tabella con tutti gli importi).
Le Amministrazioni pubbliche hanno il compito di garantire tale diritto, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Chi può esercitare il diritto di accesso?
Tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto e giuridicamente rilevante rispetto al documento di cui è chiesto l’accesso.
Per i soggetti pubblici l’accesso ai documenti di altre amministrazioni rientra nel principio di leale cooperazione istituzionale, ed è pertanto sempre garantito.

Su quali documenti è possibile esercitare il diritto di accesso?
Tutti i documenti dell’Amministrazione sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge (art. 24 della Legge 241/90) o per effetto di una motivata dichiarazione del Presidente della Provincia.
Alcuni documenti sono resi pubblici mediante l’affissione all’Albo Pretorio, che dura generalmente per 15 giorni: tra questi ci sono le Deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i Decreti del Presidente, le Determinazioni dirigenziali. Inoltre, quando possibile, alcuni atti vengono pubblicati anche all’interno del sito Internet della Provincia.

Come si esercita il diritto di accesso?

È necessario presentare una domanda di accesso indirizzata all’Amministrazione che ha creato il documento o che lo detiene stabilmente.
Per agevolare al massimo gli utenti, abbiamo attivato numerosi canali attraverso cui presentare la domanda di accesso agli atti:

- di persona,
recandosi presso gli sportelli del Comune, negli orari di apertura degli Uffici, dove sarà consegnato l’apposito modulo;
- on-line, utilizzando il modulo di accesso agli atti appositamente predisposto, e inviando via posta ordinaria o via fax al n. 0444 760156 la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
- posta elettronica, i
nviando all’indirizzo comune@noventavi.it la domanda di accesso, utilizzando come riferimento il modello di domanda di accesso agli atti in PDF disponibile sul sito, e inviando via posta ordinaria o via fax al n. 0444 760156 la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
- posta ordinaria,
inviando al Comune di Noventa Vicentina, Piazza IV novembre 1, 36025 Noventa Vicentina, la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti in PDF scaricabile dal sito, e allegando la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
- fax,
inviando al numero di fax del Comune 0444 760156 la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti in PDF scaricabile dal sito, e allegando la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza.

Nella domanda è necessario indicare tutti i dati del richiedente.

Quando la domanda viene presentata per conto di qualcun altro, bisogna anche indicare chiaramente gli estremi della persona rappresentata o dell’azienda di cui si è legale rappresentante, e inviare via posta o via fax all’URP la documentazione comprovante il rapporto: la delega scritta e il documento della persona delegante, o il documento che provi il rapporto di rappresentanza (ad. es. visura camerale, estratto di delibera consiliare o di decisione dell’assemblea, ecc…).
Inoltre bisogna indicare i documenti a cui si desidera accedere, in modo che siano chiaramente identificabili (ad esempio, se lo si conosce, il numero di protocollo delle pratiche, o la data e gli estremi di approvazione degli atti).
La richiesta di accesso deve essere sempre motivata.

Quale può essere l’esito della domanda di accesso?
La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:

  • accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
  • limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione.
  • differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
  • rifiuto: la domanda non può essere accolta.

La limitazione, il differimento e il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi solo in alcuni casi, stabiliti dall’art. 24 della Legge 241/90. Ad esempio sono esclusi dall’accesso i documenti la cui divulgazione potrebbe ledere il diritto alla riservatezza, i documenti relativi ai concorsi con informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terze persone.

Quali sono i tempi per conoscere l’esito della domanda e accedere ai documenti?
Dopo la presentazione, la domanda viene valutata per verificare la completezza dei dati indicati. Nel caso in cui siano necessarie delle integrazioni, queste devono essere richieste dall’Amministrazione entro 10 giorni.
A partire dal momento in cui la domanda è completa, entro 30 giorni l’Amministrazione comunicherà per iscritto l’esito al richiedente.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa deve considerarsi respinta.

Cosa fare se la domanda d’accesso viene respinta, limitata o differita?
È possibile rivolgersi al Difensore Civico, affinché venga riesaminato l’esito della domanda. Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; scaduti i 30 giorni il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo l’esito, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione. Se entro 30 giorni l’Amministrazione non modifica l’esito, allora l’accesso viene comunque consentito.

Riferimenti normativi
Il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla Legge 241/1990 (articoli 22-28), modificata dalla Legge 15/2005.
E’ stato recentemente emanato, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12/04/2006, il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
 

Modulistica

 
Istanza di accesso ai documenti amministrativi - 26.0 KB
26.0 KB
Istanza di accesso ai documenti amministrativi
 

 
modulo_reclami.pdf - 108.8 KB
108.8 KB
Modulo di segnalazione o reclamo
 
 
 
Normativa sulla comunicazione e processi di innovazione della p.a.

Comunicare con i cittadini: la normativa più recente sulle attività e le funzioni dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.):

Legge n. 150 del 7 giugno 2000

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (7 febbraio 2002)

Con questa direttiva il Dipartimento della Funzione Pubblica, in linea con la volontà del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento della pubblica amministrazione, fornisce alle amministrazioni pubbliche, gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica (legge n. 150 del 7 giugno 2000).

Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi (8 maggio 2002)

Il Ministro della Funzione Pubblica desidera, con questa direttiva, contribuire alla semplificazione del linguaggio usato dalle amministrazioni pubbliche per la redazione dei loro testi scritti. Le amministrazioni pubbliche utilizzano infatti un linguaggio molto tecnico e specialistico, lontano dalla lingua parlata dai cittadini che pure ne sono i destinatari. Invece, tutti i testi prodotti dalle amministrazioni devono essere pensati e scritti per essere compresi da chi li riceve e per rendere comunque trasparente l’azione amministrativa.

DIRETTIVA 27 novembre 2003 Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni.


Direttiva sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini

Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica - direttiva del ministro della funzione pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini (24 marzo 2004)


Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica. Direttiva del 27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti.

Codice dell'Amministrazione digitale (aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006)


Dipartimento della Funzione Pubblica.
Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione per una pubblica amministrazione di qualità - 19.12.2006


linee strategiche di e-government (marzo 2007)


Altra normativa sulla pubblica amministrazione e sulla tutela dei cittadini

Costituzione della Repubblica Italiana

L 241/90 Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.15

DL 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali

Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 - Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulla semplificazione del linguaggio amministrativo del 24 ottobre 2005

DPR 12 APRILE 2006 n. 184- Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti


Il codice del consumo

Il Decreto legislativo n. 206/2005, meglio noto come il Codice del Consumo, è una sorta di prontuario dedicato a tutti i processi di natura negoziale e/o contrattuale in cui siano coinvolti i consumatori, sia come singoli che in forma associata, o intesi come categoria sociale.

Il codice rappresenta uno sforzo per allineare la nostra normativa a quella comunitaria, oltre che mettere finalmente ordine tra la selva di leggi, decreti e regolamenti che sino ad ora regolavano quest'ampia materia, semplificandoli e creando un unico testo organico contenuto, appunto, nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, uscito come Supplemento Ordinario n.162 alla Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005.