DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI L'Ufficio Relazioni con il Pubblico garantisce a tutti i cittadini l'esercizio dei diritti d’informazione e di accesso ai documenti amministrativi, e favorisce la conoscenza delle leggi e norme che regolano tale diritto.
Per questi motivi abbiamo dedicato una sezione delle nostre pagine web proprio al tema dell’accesso agli atti: qui potete trovare informazioni, modulistica e riferimenti normativi su questo argomento.
In ogni caso, il nostro Ufficio è disponibile per qualsiasi chiarimento e approfondimento.
- Che cos’è il diritto di accesso?
- Chi può esercitare il diritto di accesso?
- Su quali documenti è possibile esercitare il diritto di accesso?
- Come si esercita il diritto di accesso?
- Quale può essere l’esito della domanda di accesso?
- Quali sono i tempi per conoscere l’esito della domanda e accedere ai documenti?
- Cosa fare se la domanda d’accesso viene respinta/limitata/differita?
- Riferimenti normativi
Che cos’è il diritto di accesso?
È il diritto di visionare ed eventualmente avere copia di documenti amministrativi da parte degli interessati. La presa visione dei documenti è gratuita; il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso delle spese di riproduzione, ricerca e visura sostenute dall’Amministrazione (consulta la tabella con tutti gli importi).
Le Amministrazioni pubbliche hanno il compito di garantire tale diritto, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Chi può esercitare il diritto di accesso?
Tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto e giuridicamente rilevante rispetto al documento di cui è chiesto l’accesso.
Per i soggetti pubblici l’accesso ai documenti di altre amministrazioni rientra nel principio di leale cooperazione istituzionale, ed è pertanto sempre garantito.
Su quali documenti è possibile esercitare il diritto di accesso?
Tutti i documenti dell’Amministrazione sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge (art. 24 della Legge 241/90) o per effetto di una motivata dichiarazione del Presidente della Provincia.
Alcuni documenti sono resi pubblici mediante l’affissione all’Albo Pretorio, che dura generalmente per 15 giorni: tra questi ci sono le Deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i Decreti del Presidente, le Determinazioni dirigenziali. Inoltre, quando possibile, alcuni atti vengono pubblicati anche all’interno del sito Internet della Provincia.
Come si esercita il diritto di accesso?
È necessario presentare una domanda di accesso indirizzata all’Amministrazione che ha creato il documento o che lo detiene stabilmente.
Per agevolare al massimo gli utenti, abbiamo attivato numerosi canali attraverso cui presentare la domanda di accesso agli atti:
- di persona, recandosi presso gli sportelli del Comune, negli orari di apertura degli Uffici, dove sarà consegnato l’apposito modulo;
- on-line, utilizzando il modulo di accesso agli atti appositamente predisposto, e inviando via posta ordinaria o via fax al n. 0444 760156 la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
- posta elettronica, inviando all’indirizzo comune@noventavi.it la domanda di accesso, utilizzando come riferimento il modello di domanda di accesso agli atti in PDF disponibile sul sito, e inviando via posta ordinaria o via fax al n. 0444 760156 la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
- posta ordinaria, inviando al Comune di Noventa Vicentina, Piazza IV novembre 1, 36025 Noventa Vicentina, la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti in PDF scaricabile dal sito, e allegando la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
- fax, inviando al numero di fax del Comune 0444 760156 la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti in PDF scaricabile dal sito, e allegando la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza.
Nella domanda è necessario indicare tutti i dati del richiedente.
Quando la domanda viene presentata per conto di qualcun altro, bisogna anche indicare chiaramente gli estremi della persona rappresentata o dell’azienda di cui si è legale rappresentante, e inviare via posta o via fax all’URP la documentazione comprovante il rapporto: la delega scritta e il documento della persona delegante, o il documento che provi il rapporto di rappresentanza (ad. es. visura camerale, estratto di delibera consiliare o di decisione dell’assemblea, ecc…).
Inoltre bisogna indicare i documenti a cui si desidera accedere, in modo che siano chiaramente identificabili (ad esempio, se lo si conosce, il numero di protocollo delle pratiche, o la data e gli estremi di approvazione degli atti).
La richiesta di accesso deve essere sempre motivata.
Quale può essere l’esito della domanda di accesso?
La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:
- accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
- limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione.
- differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
- rifiuto: la domanda non può essere accolta.
La limitazione, il differimento e il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi solo in alcuni casi, stabiliti dall’art. 24 della Legge 241/90. Ad esempio sono esclusi dall’accesso i documenti la cui divulgazione potrebbe ledere il diritto alla riservatezza, i documenti relativi ai concorsi con informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terze persone.
Quali sono i tempi per conoscere l’esito della domanda e accedere ai documenti?
Dopo la presentazione, la domanda viene valutata per verificare la completezza dei dati indicati. Nel caso in cui siano necessarie delle integrazioni, queste devono essere richieste dall’Amministrazione entro 10 giorni.
A partire dal momento in cui la domanda è completa, entro 30 giorni l’Amministrazione comunicherà per iscritto l’esito al richiedente.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa deve considerarsi respinta.
Cosa fare se la domanda d’accesso viene respinta, limitata o differita?
È possibile rivolgersi al Difensore Civico, affinché venga riesaminato l’esito della domanda. Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; scaduti i 30 giorni il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo l’esito, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione. Se entro 30 giorni l’Amministrazione non modifica l’esito, allora l’accesso viene comunque consentito.
Riferimenti normativi
Il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla Legge 241/1990 (articoli 22-28), modificata dalla Legge 15/2005.
E’ stato recentemente emanato, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12/04/2006, il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.