Comune di Noventa Vicentina (VI)

dove mi trovo :   IL COMUNE  -  Uffici e Servizi  -  III Unità Operativa  -  Guida in linea

Servizi Demografici

Il Settore Demografico della terza Unità Operativa comprende i seguenti uffici:

* Anagrafe: provvede alla tenuta dei registri della popolazione, al rilascio dei certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, ecc.), alla cura della toponomastica;
* Stato civile: provvede agli adempimenti relativi alla redazione ed aggiornamento degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) e al rilascio delle relative certificazioni;
* Leva: cura tutti gli adempimenti previsti per la formazione delle liste di leva;
* Elettorale: gestisce tutti gli adempimenti previste dalle leggi in materia elettorale (liste elettorali, operazioni elettorali, ecc..

 

Anagrafe

RESIDENZA
La residenza indica il luogo dove il cittadino trascorre abitualmente la propria vita familiare e sociale.
Il cittadino che trasferisce la propria residenza da altro Comune o dall’estero al Comune di Noventa Vicentina deve presentare apposita istanza all’Ufficio Anagrafe. La domanda di residenza deve essere resa:
* nel caso di trasferimento di persona singola direttamente dall’interessato;
* nel caso di trasferimento di nuclei familiari da un qualsiasi componente della famiglia purché maggiorenne; le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita su di loro la potestà o la tutela.

Per ottenere la residenza è necessario:
* dimorare abitualmente a Noventa Vicentina;
* provare la propria identità con l’esibizione di un documento di riconoscimento;
* dichiarare l’eventuale possesso di patente e/o veicolo con targa da parte di tutti i componenti della famiglia. In tale modo sarà aggiornata la residenza su ogni patente e libretto di circolazione.

Movimenti all’interno del territorio comunale
Il cambio di residenza all’interno del territorio comunale deve essere comunicato da un membro della famiglia all’Ufficio Anagrafe.
Per i trasferimenti di residenza in altro Comune il cittadino dovrà recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune ove è andato ad abitare.
Trasferimento di residenza all’estero di cittadini residenti a Noventa Vicentina
La denuncia di trasferimento riguarda i cittadini italiani già iscritti nell’Anagrafe di Noventa Vicentina che intendono trasferirsi all’estero per un periodo superiore ad un anno.
I cittadini italiani che si trasferiscono all’estero possono presentare una dichiarazione:
* direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Noventa Vicentina. In tale ipotesi entro 90 giorni dall’arrivo nella Circoscrizione Consolare devono rendere nuovamente dichiarazione presso il Consolato italiano competente per il territorio che attiverà l’iter istruttorio per l’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E). L’iscrizione per espatrio decorrerà dalla data della dichiarazione di trasferimento all’estero resa al Comune di Noventa Vicentina;
* direttamente all’Ufficio Consolare Italiano competente per il territorio che attiverà la pratica di iscrizione dandone comunicazione al Comune di Noventa Vicentina. In questa ipotesi l’iscrizione per espatrio decorrerà dalla data di ricezione da parte del Comune della comunicazione del Consolato.
Se la dichiarazione di trasferimento all’estero resa all’Anagrafe del Comune di Noventa Vicentina non è seguita dalla dichiarazione al Consolato di cui sopra, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione verrà effettuata per irreperibilità e non per emigrazione all’estero.


CERTIFICATI ANAGRAFICI PER GLI ISCRITTI ALL’ANAGRAFE COMUNALE
La certificazione anagrafica riguarda ogni posizione dell’individuo desumibile dagli atti anagrafici, che può essere certificata in quanto non in contrasto con il pubblico interesse o con quello del singolo cittadino.
Le tipologie di certificati anagrafici sono: stato di famiglia, residenza, esistenza in vita, godimento diritti politici, certificato anagrafico di nascita, certificato anagrafico di morte, certificato anagrafico di matrimonio, ecc.
E’ possibile il rilascio di certificati contestuali, che raggruppano in un solo documento più certificazioni riferite alla stessa persona.

Il certificato può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse purché in possesso dei seguenti requisiti :
* conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario: cognome, nome e data di nascita (in mancanza di quest’ultima certa, esatto indirizzo);
* conoscenza certa dell’uso del certificato stesso, per la determinazione dell’imposta di bollo.
I certificati anagrafici hanno validità di 6 mesi, salvo per i certificati storici che hanno validità illimitata. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce senza l’obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto. Le pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti pubblici servizi che lo ricevono, dovranno ancora ritenerlo valido.
Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo salvo il caso in cui sia prevista per legge l’esenzione da tale imposta.
N.B.: La pubblica amministrazione o i gestori o esercenti pubblici servizi in nessun caso possono richiedere al cittadino la presentazione dei certificati suddetti (art. 43 comma 1 DPR 445/2000). E’ facoltà del cittadino produrre la certificazione invece dell’autocertificazione.

AUTOCERTIFICAZIONE
I certificati che le amministrazioni pubbliche non possono più richiedere sono:
• Luogo e data di nascita;
• Residenza;
• Cittadinanza;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Stato civile, coniugato, vedovo o stato libero;
• Stato di famiglia;
• Esistenza in vita;
• Nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore del figlio, ecc.;
• Tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
• Iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
• Appartenenza a ordini professionali;
• Titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
• Situazione reddituale o economica, assolvimento agli obblighi contributivi;
• Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria;
• Stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
• Qualità di studente;
• Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• Non aver riportato condanne penali; non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
• Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
• Vivere a carico.
La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Al posto dei certificati, amministratori e servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente dall’amministrazione certificante.
Chi deve accettare l’autocertificazione
• Le amministrazioni pubbliche;
• I servizi pubblici, cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Ad esempio: le aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc. sono tenute ad accettare l’autocertificazione dai loro utenti.
L’autocertificazione e i privati
Si può presentare l’autocertificazione anche a soggetti privati (ad esempio banche e assicurazioni) se questi decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.

I modelli per l’autocertificazione
Per agevolare i cittadini ogni amministrazione deve mettere a disposizione i moduli delle dichiarazioni.

Responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni accordano fiducia al cittadino, fatta salva la possibilità di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazioni false il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

Chi può fare le dichiarazioni sostitutive
Possono fare le dichiarazioni sostitutive:
• I cittadini italiani;
• I cittadini dell’Unione Europea;
• I cittadini dei paese extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili da pubbliche amministrazioni italiane.
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo.
Con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più richiedere. Ad esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario o affittuario di un’abitazione o il proprio stato di servizio ecc.
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando fotocopia di un documento d’identità (non è più necessaria l’autentica dinanzi al pubblico ufficiale).
L’autentica della firma rimane necessaria:
• Per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati, come banche o assicurazioni;
• Per le domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di altre persone.
I documenti di identità al posto dei certificati
L’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente guida, libretto di pensione, ecc.) a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Attenzione
I certificati medici non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.
E’ sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati; sono le amministrazioni pubbliche che non possono pretenderli.

AUTENTICAZIONE DI FOTOCOPIE
L’autenticazione di copia consente di non presentare come allegati ad istanze rivolte alla pubblica amministrazione documenti originali ma copie degli stessi.
Si possono autenticare solo copie di documenti originali sia di natura pubblica che privata. L’autenticazione delle copie può essere fatta da funzionari incaricati e nella veste di pubblici ufficiali.
Anche per l’autenticazione di copie è possibile utilizzare l’autocertificazione. Il cittadino può dichiarare che è conforme all’originale:
• La copia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
• La copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
• La copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.
Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’Amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento di identità e può essere apposta anche in calce alla copia stessa.
L'autentica di copia consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale autorizzato che la copia è conforme all'originale che gli viene esibito. Pertanto l'originale deve essere confrontato con la copia all'atto dell'autenticazione. Non è possibile quindi autenticare una copia ricavata da una copia autenticata.
Per l'autentica di copia è necessario presentare l'originale ed esibire un valido documento di identità del presentatore.

Costo
Le copie autentiche sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine a meno che non si ricada in una delle ipotesi di esenzione previste dalle leggi vigenti. L'esenzione deve essere motivata.
In bollo: una marca da Euro 14,62 ogni 4 facciate del documento originale e Euro 0,50 per diritti di segreteria.
In esenzione: Euro 0,26 per diritti di segreteria.

Normativa
Artt. 18 e 19 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE
La legalizzazione della fotografia (comunemente definita autenticazione) consiste nell’applicazione della foto su di uno stampato e a questo legata da un timbro, completato con i dati anagrafici della persona. La legalizzazione della fotografia è prevista per il rilascio da parte di pubbliche amministrazioni di documenti personali quali: passaporto, patente, porto d’armi, licenza di caccia e pesca, tesserino di riconoscimento per i minori di anni 15. E’ esclusa la legalizzazione di foto da allegare ad atti privati.

Costo
Euro 0,26.
Normativa
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 34.


CARTA DI IDENTITÀ
La carta di identità è un documento personale di riconoscimento a cui può essere attribuito validità per l’espatrio. E’ rilasciata a persone di età superiore ai 15 anni che siano:
• cittadini italiani residenti in Noventa Vicentina;
• non residenti, in casi eccezionali, previa autorizzazione del Comune di residenza dell’interessato;
• cittadini stranieri residenti in Noventa Vicentina. In questa ipotesi la carta d’identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio. Viene rilasciata solo se il richiedente è in regola con il permesso di soggiorno;
• I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono ottenere il rilascio della carta di identità.
Nel documento viene omessa l'indicazione dello stato civile, salvo esplicita richiesta dell’interessato (per celibi, nubili, vedove/i, divorziate/i e categorie assimilate compare solo la dicitura di stato "libero").
La carta di identità ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza.

Documentazione da presentare:
Rilascio: un valido documento di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato); due fotografie recenti a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione del caso in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
Rinnovo (dopo 5 anni) o sostituzione (per deterioramento): la precedente carta di identità, anche se scaduta purché sia riconoscibile la persona, due fotografie recenti a mezzo busto a capo scoperto (ad eccezione del caso in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
In caso di smarrimento o furto: un valido documento di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato); due fotografie recenti a mezzo busto a capo scoperto (ad eccezione del caso in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili); denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza (Questura) o dai carabinieri (o sua fotocopia, nel caso non sia possibile consegnare all’ufficio la denuncia stessa).
Validità per l’espatrio
Per i maggiorenni la carta d’identità è valida per l’espatrio, purché gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto. Per i minorenni (dai 15 ai 17 anni) la carta d’identità può essere resa valida per l’espatrio con apposita istanza di entrambi i genitori o del tutore o nulla osta del giudice tutelare.
Con la carta di identità si può espatriare nei seguenti paesi: Austria (turismo e transito per lavoro), Belgio (turismo e lavoro), Cipro (turismo), Croazia (turismo), Danimarca (turismo e lavoro), Irlanda (turismo), Egitto (turismo). Per fare ingresso in Egitto è sufficiente presentare la carta d’identità ed un modulo appositamente predisposto dalle autorità egiziane. Tale modulo sarà in distribuzione sull’aereo o all’aeroporto di arrivo, prima del controllo dei documenti, debitamente compilato. Ciascun viaggiatore dovrà avere con sé una recente fotografia formato tessera, che verrà incollata sul citato modulo a cura delle autorità egiziane. Si precisa che, nel caso di minori non in possesso di carta d’identità - minori di anni 15 - , sarà necessario che gli stessi siano registrati nel passaporto del genitore che li accompagna.), Finlandia (turismo), Francia (turismo e lavoro), Germania (turismo e lavoro), Gran Bretagna (turismo e lavoro), Grecia (turismo), Islanda (turismo), Liechtenstein (turismo), Lussemburgo (turismo e lavoro), Macedonia (turismo), Marocco (turismo - solo con viaggi organizzati), Malta (turismo), Principato di Monaco (turismo), Norvegia (turismo), Olanda (turismo e lavoro), Portogallo (turismo), Romania (turismo). Le autorità romene permettono l’ingresso in Romania in favore dei cittadini dell’Unione Europea senza visto ai viaggiatori muniti di passaporto o carta di identità per un periodo massimo di 30 giorni. L’uso della c.i. per viaggiare in Romania non permette di ottenere alcun prolungamento del permesso di soggiorno oltre detta data), Slovenia (turismo), Spagna (turismo), Svezia (turismo), Svizzera (turismo e transito per lavoro), Tunisia (turismo - solo con viaggi organizzati), Turchia (turismo - solo con viaggi organizzati), Ungheria (turismo).
Tempi di erogazione:
• per i cittadini residenti e gli iscritti all’A.I.R.E. di Noventa Vicentina, consegna immediata;
• per i non residenti, i tempi di consegna dipendono dal periodo occorrente per il rilascio del nulla osta da parte del Comune di residenza.
Il rilascio della carta di identità è soggetto, in tutti i casi, al pagamento dei diritti di segreteria e di un diritto fisso.


CERTIFICATO DI NASCITA PER ESPATRIO DEI MINORI
E’ un certificato di identità per i minori dei 15 anni, rilasciato dall’Ufficiale d’Anagrafe e convalidato dalla Questura di Vicenza. Il certificato di nascita per espatrio ha validità 5 anni dal momento del rilascio, salva comunque la eventuale scadenza anticipata al compimento del quindicesimo anno di età.
Documenti da presentare:
• domanda dei genitori del minore o chi ne fa le veci, diretta alla Questura;
• n. 2 foto tessera del minore;
Stati nei quali è consentito l’espatrio: Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera.
Tempi di erogazione: 60 giorni dalla domanda, salvo urgenza da concordare direttamente con la Questura di Vicenza.


PASSAPORTO
Dal 26 ottobre 2006 ai cittadini che richiedono il passaporto verrà rilasciato quello elettronico.
I passaporti rilasciati fino al 25 ottobre 2006 restano validi fino alla loro scadenza naturale.

Per ottenere il rilascio del passaporto o le autorizzazioni amministrative relative all’espatrio dei minori, si deve presentare la necessaria documentazione presso l’ufficio passaporti dei commissariati di P.S. del luogo di residenza, di domicilio o della Questura se non è presente sul territorio alcun commissariato.

Nel Caso in cui nei comuni non siano presenti uffici di P.S., la documentazione può essere presentata presso il locale comando stazione dei carabinieri, presso l’ufficio comunale o negli uffici postali.

Documenti per il rilascio del passaporto elettronico
Per maggiori informazioni consultare il sito della Polizia di Stato alla voce Passaporto o rivolgersi direttamente all'ufficio comunale preposto al seguente numero: 0444 788525
Le domande relative al rilascio del passaporto possono essere presentate da:
• cittadini italiani residenti in Noventa Vicentina direttamente ai servizi demografici Comune Noventa Vicentina per il successivo inoltro personale alla Questura;
• cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) direttamente ai Servizi Demografici per il successivo inoltro personale alla Questura di Vicenza o direttamente alle Rappresentanze Consolari o Diplomatiche.

Documenti necessari per il rilascio del passaporto:
• domanda al Questore contenente l’autocertificazione relativa alla residenza e cittadinanza;
• n. 2 foto-tessera recenti e uguali le cui dimensioni devono essere di circa 4 cm. X 4 cm.; il volto della persona deve ricoprire il 70-80% circa delle foto e deve essere ritratto in posizione perfettamente frontale con le orecchie ben visibili. Lo sfondo della foto deve essere bianco.;
• ricevuta del versamento di Euro 44,66 per il libretto a 32 pagine e di Euro 45,62 per quello a 48 pagine (quest’ultimo non ancora distribuito) sul conto corrente postale n. 67422808 intestato "Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro” con causale - "Importo per il rilascio del passaporto elettronico" quale costo del libretto;
• marca per uso passaporto di Euro 40,29, oppure versamento di Euro 40,29 da effettuarsi sul c/c postale n. 8003 intestato "Ufficio Registro Affitti e Tasse sulle Concessioni Governative di Roma - CC.GG.";
• fotocopia della carta di identità valida;
• atto di assenso dei genitori, per i minori di anni 18, atto da rendersi allo sportello o da presentare firmato allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento;
• ove si abbia prole minore, è necessario l’assenso dell’altro genitore, in mancanza di questo deve essere allegata l’autorizzazione del Giudice Tutelare. L’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente è titolare esclusivo della potestà sul minore;
• nel caso di celibi, nubili, vedovi, legalmente separati o divorziati con prole minore è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Iscrizione di figli minori (fino a 16 anni) nel passaporto dei genitori:
• Domanda del genitore titolare del passaporto;
• Assenso dell’altro genitore;
• Fino a 10 anni non servono foto; tra i 10 e i 16 anni servono 2 fotografie formato tessera;
• Necessita il nulla osta del giudice tutelare solo se l'altro genitore non rilascia l'assenso. L'assenso non é necessario quando il richiedente é titolare esclusivo della potestà sul figlio.

N. B. Il minore di età che per poter fare ingresso negli Stati Uniti per motivi di turismo o per affari, fino ad un massimo di 90 giorni, deve essere dotato di autonomo passaporto


PATENTE DI GUIDA - LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE
Attraverso l’Ufficio Anagrafe del Comune è possibile attivare la procedura per ottenere il cambio di residenza da apporre sulla patente e sulla carta di circolazione dei veicoli richiedendola contemporaneamente alla dichiarazione di cambio di residenza.
L’Anagrafe del Comune comunicherà direttamente al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile, i nominativi dei titolari di patente e carta di circolazione che hanno effettuato un cambio di residenza. Pertanto il cittadino non dovrà più rivolgersi alla Prefettura per l’aggiornamento di indirizzo sulla patente e al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per la carta di circolazione, ma all’Ufficio Anagrafe del proprio Comune.
Gli interessati riceveranno direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti, i bollini con l’avvenuto cambio di indirizzo da apporre sui rispettivi documenti. Nel frattempo farà fede la parte staccabile del modello compilato e sue fotocopie (alle quali provvederà l’interessato) che dovranno essere conservate unitamente ai documenti ed esibite su richiesta. Per i cittadini stranieri la procedura si avvia soltanto se sono in possesso di documenti (patente o carta di circolazione) italiani.
Trascorsi 180 giorni dalla data della dichiarazione resa all’Ufficio Anagrafe, tutti coloro che non avranno ricevuto per posta, direttamente alla nuova abitazione, il tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida, potranno chiedere notizia sullo stato della richiesta di aggiornamento telefonando al numero verde 800232323.


MODIFICA DELLA TOPONOMASTICA E/O DELLA NUMERAZIONE CIVICA
In questi casi l’Ufficio Anagrafe invia a tutte le famiglie residenti agli indirizzi coinvolti nel cambio, una lettera informativa sulle procedure da seguire.
 

Stato Civile

NASCITA
La nascita dei bambini va denunciata dai genitori e a loro scelta ai seguenti uffici:
1. al direttore sanitario del centro di nascita ove è avvenuto il parto (entro tre giorni);
2. all’Ufficiale di stato civile ove è situato il centro di nascita;
3. all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza della madre del bambino ovvero di residenza del padre se concordato con la madre (entro 10 giorni dalla nascita).
La dichiarazione di nascita fatta agli uffici di cui ai punti 2) e 3) deve essere fatta entro 10 giorni dall’evento presentando i seguenti documenti:
· documento di identità in corso legale di validità;
· attestazione di nascita.
L’atto viene immediatamente registrato e comunicato all’Anagrafe del Comune di residenza della madre.
L’Ufficio Anagrafe del Comune provvederà a segnalare la nascita, solo per i residenti, al Ministero delle Finanze per l’attribuzione del codice fiscale e per il successivo recapito del relativo tesserino al domicilio del bambino.

MATRIMONIO

Tutti i cittadini maggiorenni in possesso di stato libero possono sposarsi. Coloro che intendono fare richiesta delle pubblicazioni matrimoniali devono fissare un appuntamento, anche telefonicamente, con l’ufficiale di stato civile.

La richiesta delle pubblicazioni deve essere fatta personalmente; tuttavia, i nubendi che fossero impossibilitati a presentarsi di persona possono incaricare una terza persona.

L’atto di pubblicazione resta affisso nel Comune di residenza degli sposi per almeno 8 giorni consecutivi. La celebrazione del matrimonio è preceduta dall’atto delle pubblicazioni e questo consiste nell’affissione nella casa comunale di un atto contenente i dati anagrafici dei nubendi e il luogo del matrimonio, per permettere a coloro che siano a conoscenza di eventuali impedimenti al matrimonio di farne opposizione.

A partire dal quarto giorno successivo alla scadenza delle pubblicazioni, l'ufficiale di stato civile rilascia il relativo certificato, che conserva validità per un massimo di 180 giorni.

Nota: se uno o entrambi i nubendi non conosce la lingua italiana, occorre che siano accompagnati da un interprete.

Requisiti

- Avere compiuto 18 anni (per i minori di età che hanno compiuto i 16 anni è necessaria l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni);
- essere almeno uno dei nubendi residente a Noventa Vicentina.

Documentazione

Matrimonio da celebrarsi con rito civile
Tutta la documentazione viene acquisita d'ufficio. I nubendi stranieri debbono, invece, presentare il nulla osta ai sensi art. 116 c.c. rilasciato dalla competente autorità del proprio paese (di regola il consolato straniero in Italia) e debitamente legalizzato, tranne i casi in cui specifiche Convenzioni non esentino da tale legalizzazione.

Matrimonio da celebrarsi con rito religioso
La documentazione richiesta è la stessa di quella prevista per il matrimonio con rito civile e viene acquisita d'ufficio. Oltre a questa occorre la richiesta di pubblicazioni da parte del parroco della propria parrocchia.

In base all’art. 159 del codice civile il regime patrimoniale legale tra i coniugi è quello della comunione dei beni; gli sposi, al momento della celebrazione del matrimonio, possono tuttavia optare per il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Normativa
D.P.R. 3.11.2000 n. 396;
Codice Civile (artt. 84 e seguenti);
Legge 27.05.1929 n. 847 (art. 6);
Legge 25.05.1985 n. 121 art. 8.

MORTE
La denuncia di morte va effettuata entro 24 ore dall’evento all’Ufficio di stato civile del luogo di decesso. Va fatta dai congiunti o da persona convivente o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona informata del decesso. In caso di morte avvenuta in ospedale, casa di cura o riposo, collegio, istituto ecc. sarà compito del direttore dell’istituto dare avviso del decesso all’ufficiale dello stato civile.

SEPPELLIMENTO
Il seppellimento non può avvenire senza che l’Ufficiale di stato civile rilasci apposito permesso. I documenti necessari al rilascio del permesso sono:
· certificato del medico pubblico (medico necroscopo, U.L.S.S);
· scheda Istat di morte redatta dal medico curante.
L’Ufficiale di stato civile rilascia successivamente il permesso di seppellimento, necessario per l’inumazione, la tumulazione o la cremazione della salma.

CREMAZIONE SALMA

Requisiti:

* istanza di un familiare o suo delegato;
* volontà testamentaria espressa dal defunto;
* in mancanza di disposizione testamentaria è necessaria la volontà espressa dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Volontà da esprimersi con atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità e forme di cui al DPR 445/2000;
* per gli iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta di proprio pugno dall’associato dalla quale risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione;
* certificato di morte e permesso di seppellimento;
* certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
* In caso di morte improvvisa o sospetta presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.


CERTIFICATI DI STATO CIVILE
I certificati di stato civile riguardano la posizione di una persona rispetto agli eventi di: nascita, matrimonio, morte.
Esistono tre tipologie di certificazione:
· certificato di nascita, matrimonio, morte;
· estratto di nascita, matrimonio, morte;
· copia integrale di atto di nascita, matrimonio, morte.
Il cittadino può chiedere direttamente i certificati e gli estratti di stato civile: esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambio di stato civile.
Al di fuori di queste ipotesi, per ogni altro procedimento di competenza di una pubblica amministrazione, in sostituzione del certificato o estratto di stato civile, il cittadino produrrà un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 455/2000; in tal caso sarà l’Amministrazione ad acquisire direttamente i certificati e gli estremi di stato civile.

Costi
Tutti i certificati di stato civile sono rilasciati in carta semplice e senza spese.


Validità
I certificati e gli estratti di stato civile hanno, di regola, validità di sei mesi dalla data di rilascio. Tuttavia, possono avere valore anche successivamente se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
I certificati che attestano fatti non soggetti a modificazioni (ad es. morte) hanno validità illimitata.


Normativa
D.P.R. 3.11.2000 n.396;
Legge 31.10.1955 n. 1064;
D.P.R. 2.5.1957 n. 432;
Legge 10.2.1982 n. 34;
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.






 

Elettorale

ELETTORALE
L’Ufficio elettorale ha il compito di iscrivere d’ufficio alle liste elettorali tutti coloro che raggiungono la maggiore età o che trasferiscono la residenza nel Comune. Deve garantire il diritto di voto a tutti coloro che ne hanno i requisiti.

DIRITTI POLITICI
Su richiesta dei cittadini maggiorenni viene rilasciato il certificato di godimento dei diritti politici, che attesta che l’interessato gode del diritto di partecipare alle elezioni e di essere candidato a cariche politiche.

ALBO SCRUTATORI
L’albo degli scrutatori è un elenco dal quale si procederà al sorteggio delle persone che saranno chiamate a svolgere le funzioni di scrutatore presso i seggi elettorali .
Requisiti :
· essere elettore del comune;
· non aver superato il settantesimo anno di età;
· aver assolto agli obblighi scolastici ;
· non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
· non essere in servizio nelle Forze armate;
· non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
· non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l’Ufficio elettorale comunale;
· non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
· non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del D.P.R. 570/1960 e dell’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957.
Aggiornamento dell’Albo: viene eseguito una volta all’anno nel mese di gennaio. Tutti coloro che NON SONO ISCRITTI NELL’ALBO e vogliono essere inseriti devono presentare apposita istanza all’Ufficio Elettorale del Comune entro il 30 novembre.
Nomina scrutatori: venti giorni prima di ogni consultazione elettorale, l’Ufficiale Elettorale procede alla nomina degli scrutatori componenti dell’Ufficio Elettorale di sezione mediante sorteggio dall’albo.

ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE
Come per gli scrutatori anche per i Presidenti di seggio elettorale esiste un albo che però è tenuto dal Presidente della Corte d’Appello.
Requisiti :
· essere elettore del comune;
· non aver superato il settantesimo anno di età;
· essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
· non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
· non essere in servizio nelle Forze armate;
· non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
· non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l’Ufficio elettorale comunale;
· non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
· non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del D.P.R. 570/1960 e dell’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957.
Aggiornamento dell’Albo: viene eseguito una volta all’anno nel mese di ottobre. Tutti coloro che NON SONO ISCRITTI NELL’ALBO e vogliono essere inseriti devono presentare apposita istanza al Sindaco entro il 30 ottobre. L’Ufficiale Elettorale, valutati i requisiti, propone al Presidente della Corte d’Appello i nominativi da inserire nell’albo.
Nomina Presidente: La nomina avviene a cura del Presidente della Corte d’Appello.

ALBO GIUDICI POPOLARI.
In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti che di seguito vengono indicati:

Per le Corti d’Assise:
a) cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per le Corti d’assise di appello:
I giudici popolari delle Corti d’Assise di appello, oltre i requisiti stabiliti precedentemente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Qualora l’Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da un Commissione composta dal Commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal Presidente del Tribunale.

Entro il 30 aprile di ogni anno dispari il Sindaco, con pubblico manifesto, invita tutti coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, a chiedere l'iscrizione, entro il 31 luglio, negli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise, o di Corte di Assise in Appello.

I due elenchi vengono formati da una Commissione Consiliare che vi iscrive, dopo avere accertato il possesso dei requisiti, sia coloro che abbiano presentato domanda, sia d'ufficio tutti coloro che, pur non avendo fatto domanda risultino in possesso dei requisiti di legge.

Il modulo di richiesta di iscrizione, in carta libera, è disponibile presso l'Ufficio Elettorale.

Esclusione
- Magistrati;
- funzionari in attività di servizio o addetti all'ordine giudiziario;
- appartenenti a Forze Armate e ad organi di Polizia;
- ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

TESSERA ELETTORALE
Al compimento della maggiore età l’iscrizione nelle liste elettorali avviene automaticamente a cura del Comune. Successivamente viene registrata ogni eventuale variazione dei dati anagrafici. La tessera viene recapitata a mezzo del messo comunale a tutti i nuovi elettori del comune.
In occasione di elezioni, nel caso i cui la stessa non fosse stata recapitata o fosse andata smarrita, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune per ottenerne il duplicato, anche nei giorni in cui è in corso la consultazione elettorale.