· Disposizioni contenute nel CCNL 6.7.1995, come modificato dal CCNL 22.1.2004
· Disposizioni contenute nel CCNL 11.4.2008
· Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
ARTICOLI ESTRATTI DAL CCNL 6.7.1995
Capo V Norme disciplinari
Art. 23 Obblighi del dipendente
(articolo modificato dall’art. 23 del CCNL 22.1.2004)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico - fisico in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a che l'ha impartito,
dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri e di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico - fisico in periodo di malattia od infortunio; h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; n) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri e di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
Art. 24 Sanzioni e procedure disciplinari
(articolo modificato dall’art. 24 del CCNL 22.1.2004)
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell’art. 23 danno
luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare,
all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad
un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L’ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione
scritta dell’addebito e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di
un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e
comunque nel termine di 20 giorni che decorrono:
a) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha
avuto conoscenza del fatto;
b) dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su
segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha
avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi
del rimprovero verbale e di quello scritto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi
cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi
inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione
viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da
comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all’ufficio competente
per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dell’art. 55 citato, i fatti da
contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento. In caso di mancata
comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento della
responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
4 bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione,
emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale
comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità
presso quest’ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti
gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della
contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il
procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti
effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile
tra quelle indicate nell' art. 25, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1
dello stesso art. 25, anche per le infrazioni di cui al comma 7, lett. c). Quando il
medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la
chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9 bis. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine
iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi
previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed
immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all' art. 59 del
decreto legislativo n. 29/1993, in particolare per quanto concerne la costituzione di
collegi arbitrali unici per più amministrazioni omogenee o affini, mediante
convenzione tra enti.
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell’art. 23 danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. L’ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono: a) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del fatto; b) dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto. 3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 4. Nel caso in cui, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dell’art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. 4 bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito. 5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell' art. 25, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25, anche per le infrazioni di cui al comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. 8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 9 bis. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche. 10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all' art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993, in particolare per quanto concerne la costituzione di collegi arbitrali unici per più amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione tra enti.
Art. 25 Codice disciplinare
(articolo inizialmente sostituito dall’art. 25 del CCNL 22.1.2004, e successivamente
disapplicato dall’art. 3, comma 13 del CCNL 11.4.2008)
Art. 25-bis Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
(articolo inizialmente aggiunto dall’art. 26 del CCNL 22.1.2004 e successivamente
disapplicato dall’art. 4, comma 12 del CCNL 11.4.2008)
Art. 26 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti
addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del
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procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 27 Sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare
(articolo inizialmente sostituito dall’art. 27 del CCNL del 22.1.2004 e
successivamente disapplicato dall’art. 5, comma 12, del CCNL 11.4.2008)
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ARTICOLI ESTRATTI DAL CCNL 11.4.2008
TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 3 Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del
D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l’entità di
ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo
al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio
di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle
sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei
beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970
n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell’assolvimento dei compiti assegnati.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla
durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi,
alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni
causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato
di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori
nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione
della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all’ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che
assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando
sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste
al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni
superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di
15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso
affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino
grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici
della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle
risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei
confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’ente o a terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene
corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art.
52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli
assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni
caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai
commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato
l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e
motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel
rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di
mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando
l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a
quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di
cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di
una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che
dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e
reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine
di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da
non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di
appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella
erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro
dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di
presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1). per i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente
all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;
per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt.
58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett.
c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati
nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c)
del D.Lgs.n.267 del 2000.
2). per gravi delitti commessi in servizio;
3). per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n.
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d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro;
g) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a
commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia
convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 del
CCNL del 6.7.1995,come modificato dall’art.23 del CCNL del 22.1.2004, quanto al
tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve
essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i
dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica
dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla
data di efficacia del codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le sanzioni
previste dall’art.25 (codice disciplinare) del CCNL del 6.7.1995, come modificato
dall’art.25 del CCNL del 22.1.2004.
13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono disapplicate le
disposizioni dell’art.25 del CCNL del 6.7.1995 come sostituito dall’art.25 del CCNL del
22.1.2004.
Art. 4 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l’ente inizia il
procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare
rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente
venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o
concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini
preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento
disciplinare si applica la sanzione di cui all’art.3, comma 8, lett.g). Analoga
sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga
nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza
dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti
oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dare luogo a sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è
avviato nei termini previsti dall’art.24, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come
sostituito dall’art.24, comma 1, lett .b) del CCNL del 22.1.2004.
4. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180
giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro
120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da
quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi
entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L’applicazione della sanzione prevista dall’art.3 (codice disciplinare), come
conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non
ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall’art.5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e
dall’art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto
dall’art. 653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso,
dandone comunicazione all’interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l’assoluzione sia
motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale”, non escludendo quindi la
rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo
riprende per dette infrazioni.
8. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato
non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art.653 c.p.p. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio
penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni
oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato”
non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma
1 bis, del c.p.p.
10. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare), comma 7, lett. h)
e comma 8, lett. c) ed e) e successivamente assolto a seguito di revisione del
processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in
servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero,
nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all’atto del
licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla
medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto
anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennità
comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di
lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge
o il convivente superstite e ai figli.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del
CCNL, con riferimento ai fatti ed ai comportamenti intervenuti successivamente alla
stessa. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art.25, commi 8 e
9, del CCNL del 6.7.1995 e quelle dell’art.26 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 5 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se
accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art.
3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).
3. L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1,
può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino
alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l’obbligo di sospensione del lavoratore
in presenza dei casi già previsti dagli artt.58, comma 1, lett. a), b), limitatamente
all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a),
limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del
codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000.
5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova
applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 4 in tema
di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti
un’indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2,
lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita
e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio,
comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata
con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato
non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione
cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque
collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere
straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi
dell’art.4, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento,
al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in
servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio
sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a
seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione
cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il
dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano
l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 ed 8 dell’art.3 (codice disciplinare),
l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio
alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe
derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e
operatività dell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la
sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il
procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento
penale.
11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria
della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari dell’ente sospende il lavoratore per la durata della stessa.
12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del
CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art. 27 del CCNL del
6.7.1995, come sostituito dall’art. 27 del CCNL del 22.1.2004.
*** * *
Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Allegato al C.C.N.L. 22.1.2004)
Art. 1 Disposizioni di carattere generale
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il
corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il
personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria,
nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano
ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di
responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati
dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e
specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2 Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon
andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti,
il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche
solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti
con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e
di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel
modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e
non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini,
egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui
ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le
decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività
amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle
attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle
funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce
l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3 Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o
altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5 Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a
lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli
dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.
Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e
personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Art. 6 Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7 Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o
altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni
che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Art. 8 Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui
dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano
normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9 Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10 Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo
di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per
ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio
per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi
trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di
ufficio.
Art. 11 Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle
domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di
tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano
a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di
quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa
di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi
erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità.
Art. 12 Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non
ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno
utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato
nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per
iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13 Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio
presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole
accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle
procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure;
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
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