Comune di Noventa Vicentina (VI)

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Che cos'รจ


L’ICI è l’Imposta Comunale sugli Immobili.

Deve essere versata da tutti i contribuenti, residenti e non residenti in Italia, che possiedono immobili in Italia; per immobili si intendono i fabbricati (compresa l’abitazione principale) i terreni agricoli, i terreni edificabili.

L’Imposta deve essere versata al comune sul cui territorio sono situati gli immobili.

L’imposta è di competenza dei Comuni, la legislazione prevede che siano i Comuni stessi a deliberare le aliquote, le eventuali agevolazioni, le eventuali maggiorazioni. Le variabili entro le quali i Comuni possono deliberare sono molteplici, ne consegue che per calcolare l’imposta dovuta è indispensabile conoscere la delibera ed il regolamento del comune nel quale sono ubicati gli immobili.

A titolo esemplificativo si può affermare che possono essere concesse agevolazioni o maggiorazioni in riferimento a come è utilizzato l’immobile (concesso in comodato gratuito ad un parente, locato a regime convenzionale o no, lasciato vuoto, ecc. ); oppure alla situazione soggettiva del contribuente (pensionato con reddito inferiore a € x, soggetto portatore di handicap, giovani coppie, ecc.).

 

Modulistica

 
Dichiarazione ICI - 73.4 KB
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Dichiarazione ICI
 
 
Istruzioni compilazione dichiarazione ICI - 1.1 MB
1.1 MB
Istruzioni compilazione dichiarazione ICI
 
 

Le date da ricordare

L’ICI deve essere versata in due rate:         

  • Entro il 16 Giugno si deve versare l’acconto dovuto per l’anno in corso;

  • Entro il 16 Dicembre  si deve versare il saldo per l’anno in corso

Il contribuente può optare per un versamento in rata unica, in questo caso il versamento del saldo e dell’acconto deve essere effettuato  entro il 16 giugno.

Solo i contribuenti che possiedono immobili in Italia soggetti ad ICI, e che risiedono all’estero  possono optare per il versamento in rata unica da effettuare entro il 16 dicembre.  Per questi soggetti il versamento dell’acconto non effettuato alla scadenza  produce solo la maggiorazione degli interessi  e non della sanzione dovuta per tardivo versamento.
 

Informazioni per gli Studi professionali e Centri di assistenza

Si comunica che questa Amministrazione ha confermato la riscossione in proprio dell’I.C.I. anche per l’anno 2008. Pertanto i versamenti dovranno essere effettuati:


1) utilizzando gli appositi bollettini di c.c.p. intestati a:
COMUNE DI NOVENTA VICENTINASERVIZIO TESORERIA – ICIc.c.p. n. 48504351

2) mediante l’utilizzo del MODELLO F24.


PAGAMENTI: il pagamento può essere effettuato:
se si utilizza l’apposito bollettino rosso
Ø presso qualsiasi ufficio postale
Ø presso le Banche che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune di Noventa Vicentina
se si utilizza il Modello F24
Ø presso qualsiasi ufficio postale o istituto bancario o per via telematica
Acconto: pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, da versare entro il 16 giugno 2008;


Saldo: pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, da versare dal 1° al 16 dicembre 2008.
Il contribuente può provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta anche in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2008.


ALIQUOTE E DETRAZIONIALIQUOTA ORDINARIA ……………………6,5 per mille

ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ………………………..…4 per mille

ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD USOCOMMERCIALE E PRODUTTIVO SFITTI DA ALMENO 1 ANNO ……………………………............................................ 7 per mille

ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD USOABITATIVO SFITTI DA ALMENO 3 ANNI ………………………………….………………………................................7 per mille

DETRAZIONE COMUNALE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ……. Euro 104

DETRAZIONE STATALE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE…… 1,33 per milledella base imponibile di cui art. 5 D.Lgs. n. 504/92 (massimo 200 € sonoescluse A1, A8 e A9 e abitazioni concesse in uso gratuito)

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALEDI PENSIONATO SOLO CHE DISPONE SOLO DIREDDITO DA PENSIONE E ABITAZIONE PRINCIPALEPER UN AMMONTARE IMPONIBILE FINO AD EURO 7.500………….…………………………. .......................Euro 135

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALEDI COPPIA DI PENSIONATI CONVIVENTI CHEDISPONE SOLO DI REDDITO DA PENSIONE EDABITAZIONE PRINCIPALE PER UN AMMONTAREIMPONIBILE FINO AD EURO 15.000………………….. Euro 135

DETRAZIONE PER PERSONA FISICA PROPRIETARIODELL’IMMOBILE CHE UTILIZZA COME ABITAZIONEPRINCIPALE PER SE’ PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE NEL QUALE VI SIA ANCHE UNA PERSONA CONVIVENTE CON INVALIDITA’ AL CENTO PER CENTO,OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATA DALL’APPOSITACOMMISSIONE SANITARIA ED IL CUI NUCLEO ABBIAUN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE AD EURO 36.152………………………………………................................................ Euro 181

Si intende per abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni e detrazioni:
1) L’abitazione nella quale il soggetto passivo ha la residenza, salvo prova contraria (L. 296/2006);
2) L’alloggio regolarmente assegnato a riscatto dall’A.T.E.R.;
3) L’abitazione concessa in uso gratuito, con scrittura privata registrata, al coniuge, parenti in linea retta fino il 2° grado, parenti in linea collaterale fino il 2° grado e da questi utilizzata come abitazione principale. Nel caso in cui l’unità immobiliare non sia interamente posseduta dal soggetto che l’ha concessa in uso gratuito con le modalità sopradette, la detrazione gli spetta indipendentemente dalla percentuale di proprietà secondo la normativa prevista dal D.lgt. 504/92 - art. 8;
4) L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile nella quale dimorava prima di aver acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
5) Le relative pertinenze delle unità immobiliari dei precedenti punti, distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6 e C7, purché durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale fino ad un massimo di 2.
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale e sono condizionate dalla presentazione della dichiarazione (sia all’inizio che alla fine).


MODELLO F24
I dati obbligatori per la compilazione dell’F24 sezione ICI ed altri tributi locali sono:
colonna 1 codice comune F964
colonna 2 barrare la casella in caso di ravvedimento
colonna 3 barrare se sono intervenute variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione
colonna 4 barrare la casella se il pagamento si riferisce all'acconto
colonna 5 barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento e' effettuato in un unica soluzione barrare entrambe le caselle
colonna 6 indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre)
colonna 7 codice tributo


3901 Imposta comunale sugli immobili – abitazione principale
3902 Imposta comunale sugli immobili – terreni agricoli
3903 Imposta comunale sugli immobili – aree fabbricabili
3904 Imposta comunale sugli immobili – altri fabbricati
3905 Imposta comunale sugli immobili – credito ici
3906 Imposta comunale sugli immobili – interessi
3907 Imposta comunale sugli immobili – sanzioni
3900 Imposta comunale sugli immobili – detrazione statale a.p.


 
colonna 8 non compilare
colonna 9 anno d’imposta per cui si effettua il pagamento
colonna 10 importo a debito
colonna 11 importo a credito compensati (detrazione statale a.p.)
colonna 12 saldo G-H
riquadro detrazione comunale abitazione principale

I DIPENDENTI DOTTO RAG. ANGELO E VERZARO RAG. NICOLETTA SONO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE  IL MARTEDI’ 8-13.30 E IL GIOVEDI’ 10-13.30/15-18
- TEL : 0444788527
- FAX : 0444760156
- MAIL: tributi@noventavi.it

 
Testo delibere - 163.5 KB
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Testo regolamento - 80.5 KB
80.5 KB
 
Scarica il testo delle delibere per l'ICI anno 2008
e il Regolamento per l'applicazione ell'ICI.
 

D.L. 93/2008: CHI NON PAGA L'ICI?

AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 93/2008 NON DEVONO PAGARE L’ICI LE ABITAZIONI PRINCIPALI (INTENDENDOSI TALI QUELLE DOVE IL SOGGETTO PASSIVO HA LA RESIDENZA) NONCHE’ QUELLE ASSIMILATE DAL COMUNE, AD ECCEZIONE DI QUELLE CON CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9.
L’ATTUALE REGOLAMENTO ICI COMUNALE ASSIMILA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:


1) L'ALLOGGIO REGOLARMENTE ASSEGNATO A RISCATTO DALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI;


2) L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO, CON SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA, AL CONIUGE, PARENTI IN LINEA RETTA FINO IL 2º GRADO, PARENTI IN LINEA COLLATERALE FINO IL 2° GRADO E DA QUESTI UTILIZZATA COME ABITAZIONE PRINCIPALE.


3) L'ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA SOGGETTO ANZIANO O DISABILE NELLA QUALE DIMORAVA PRIMA DI AVER ACQUISITO LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA.
SONO ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE ANCHE LE RELATIVE PERTINENZE DISTINTAMENTE ISCRITTE IN CATASTO NELLE CATEGORIE C2, C6 E C7, PURCHÉ DUREVOLMENTE ED ESCLUSIVAMENTE ASSERVITE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE FINO AD UN MASSIMO DI 2.