Prot. n. 8126
Ordinanza N. 21
in data 23/03/2009
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA
Provincia di Vicenza
Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA DI AREE PUBBLICHE.
Il Responsabile
Seconda Unità Operativa - Area Tecnica
Premesso:
- che è stata riscontrata un’incuria ed un abbandono generalizzato delle aree e degli spazi pubblici e privati di uso pubblico del territorio comunale ed in particolare del centro storico di Noventa Vicentina;
- che spesso vengono abbandonati su strade e marciapiedi carte e rifiuti di ogni genere e depositati sacchetti contenenti rifiuti domestici anche fuori orario di raccolta;
- che stanno giungendo segnalazioni e lamentele sullo stato di degrado e di pulizia delle strade e marciapiedi pubblici ed in particolare sull’abbandono di rifiuti davanti alle attività e di pubblici esercizi;
Ritenuto di dover intervenire per mantenere il decoro, l’igiene e la pulizia delle aree pubbliche;
Vista la necessità di adottare appositi provvedimenti per quanto sopra detto;
Visto il D.L.gs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
O R D I N A
E’ FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI ABBANDONARE RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE SUL SUOLO PUBBLICO, a sensi art. 192 del D.lgs 3.4.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e, di rispettare le seguenti prescrizioni comportamentali:
- MARCIAPIEDI E PORTICI
I proprietari degli edifici hanno l’obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi e portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se destinati all’uso pubblico.
- NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO.
E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante.
Nella esecuzione delle operazioni di pulizia è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
E’ vietato otturare scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
E’ altresì vietato scaricare, svuotare, disperdere in rete fognaria e nella rete delle acque bianche oli, colori, diluenti e ogni altro liquido considerato inquinate dalle vigenti leggi. In tale fattispecie, i trasgressori saranno denunciati anche all’autorità giudiziaria.
- PULIZIA AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI.
I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali e attività direzionali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante l’attività risulti perfettamente pulita, qualora necessario provvedendo anche, a collocare idonei contenitori portarifiuti.
A V V E R T E
che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall’art. 47 del vigente Regolamento di Polizia Rurale e Urbana.
D I S P O N E
Responsabile del procedimento è il Geom. Ferraretto Franco - Ufficio Ecologia Comunale.
La presente ordinanza viene affissa al pubblico per opportuna conoscenza della Cittadinanza, pubblicata sul sito web del Comune ed inviata al Comando Carabinieri ed al Comando Vigili Urbani ed a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare.
Verso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.
F.to Geom. Giuseppe Toniolo