ASSEGNO DI MATERNITÁ E PER IL NUCLEO FAMILIARE
Si avvisa che ai sensi dell’art. 65, comma 4, e dell’art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, è possibile richiedere per l’anno 2022 i seguenti contributi:
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
SI AVVISA CHE PER L’ANNO 2022 VERRANNO CORRISPOSTE LE SOLE MENSILITA’ DI GENNAIO 2022 E FEBBRAIO 2022 PER UN MASSIMO DI EURO 320,45 TOTALI. L’assegno cesserà di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo (Circolare Inps n. 23 del 09/02/2022 “Istituzione dell’assegno unico ed universale”).
Soggetti beneficiari: avere un ISEE con valore non superiore a € 8.955,98 (o eventuali riparametrazioni) essere cittadino italiano o cittadino comunitario oppure appartenente a paesi terzi in qualità di cittadino. In quest’ultimo caso il cittadino extracomunitario deve trovarsi in almeno una di queste condizioni:
- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- rifugiato politico (oppure un suo familiare o superstite);
- titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia (oppure un suo familiare);
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro (oppure un suo familiare), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;
- aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri (oppure un suo familiare o superstite);
- apolide (oppure un suo familiare o superstite).
ASSEGNO DI MATERNITA’ che spetta alle madri che non hanno tutela previdenziale e con valore dell’indicatore non superiore a € 17.747,58 (o eventuali riparametrazioni).
L’istanza deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del parto.
L’importo dell’assegno è di € 1.773,65 totali e può essere erogato per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo a partire da quella data.
Il beneficio spetta alla cittadina italiana o cittadina comunitaria oppure appartenente a Paesi Terzi in qualità di cittadina. In quest’ultimo caso la cittadina extracomunitaria deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- rifugiata politica (oppure un suo familiare o superstite);
- titolare della protezione sussidiaria;
- cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia;
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;
- che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri;
Per presentare la domanda, ci si potrà rivolgere presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Noventa Vicentina presso piazza IV Novembre (sotto i portici) tel. 0444/860576, orario per il pubblico:
martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00
Collegamenti:
Nucleo familiare
Maternità
Documenti allegati:
Avviso Assegno per Nucleo Familiare e di Maternità (183,51 KB)