NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 (BUR n. 42/1999)estratto dalla L.R. 10 maggio 1999 n. 21
Art. 1 - Finalità.1. Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, la Regione Veneto detta norme di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento prodotto dal rumore.
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Art. 7 - Emissioni sonore da attività temporanee.2. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga. ([ii]) 1 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico. ([iii]) 2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. 3. omissis ([iv]) 4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. 5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività. 6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00. 7. Il comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale. ([v]) 8. omissis ([vi])
________________________________([i]) L'articolo 79, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che sino all'approvazione di una legge recante un testo unico di disciplina organica della materia entro 2 anni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 resta ferma la ripartizione di competenze fra Regione ed enti locali previste dalle leggi regionali vigenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico. ([ii]) Comma così modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che dopo le parole “di emissione” ha inserito le parole: “per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile”. ([iii]) Comma inserito dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. ([iv]) Comma abrogato dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. ([v]) Comma così sostituito dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. ([vi]) Comma abrogato dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7.